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Indice
ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE
ART. 2 SOCI
ART. 3 DIRITTI DEI SOCI
ART. 4 DOVERI DEI SOCI
ART. 5 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE
ART. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA
ART. 7 COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI
SEZIONI TERRITORIALI
ART. 8 ORGANI NAZIONALI
ART. 9 L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI
ART.10 COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE
ART.12 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E
COMPETENZE
ART.13 OBBLIGATORIETÀ GIURISDIZIONE INTERNA
ART.14 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE
ART.15 CARICHE
ART.16 REGOLAMENTO DELLE A.B.I. Professional TERRITORIALI
REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI
ART.17 NORME ELETTORALI
ART.18 DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI
ART.19 ELETTORATO ATTIVO
ART.20 ELETTORATO PASSIVO
ART.21 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE
ART.22 NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI
ART.23 VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONE DI VOTO PALESE
ART.24 IL COMITATO ELETTORALE
ART.25 VOTAZIONI
ART.26 RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI
ART.27 NORMA FINALE
Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede
A.B.I. Professional è stata fondata il 10 settembre dell’anno 2014 ed è stata costituita a
livello nazionale in pari data. Essa ha attualmente sede legale in Milano, Via Restelli n.3
Art. 2 – Soci
c.1 L’iscrizione all’Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione
del Comitato Esecutivo A.B.I. Professional, previa domanda scritta presentata
dall’aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall’A.B.I. Professional nazionale.
Alla domanda presentata l’aspirante socio deve altresì allegare: autocertificazione di non
appartenenza ad altra associazione nazionale di barmen, autocertificazione di assenza
condanne penali e curriculum vitae quanto più possibile dettagliato.
Il candidato dovrà inoltre sostenere un breve colloquio, in video-chiamata o in presenza,
con un responsabile della commissione didattica o di un suo delegato che ne attesterà
i requisiti. Dovrà inoltre sostenere un test di idoneità.
Ai fini del requisito dell’esperienza professionale quinquennale potrà rilevare anche il
ciclo scolastico.
c.2 La domanda di iscrizione verrà valutata dal membro del Comitato esecutivo di
riferimento, di concerto col coordinatore regionale, e provvederà a certificarne la validità e
ad inviarla in segreteria.
c.3/a Il Socio che, per vari motivi, rassegnerà le dimissioni dall’associazione potrà
rientrare se non dopo un periodo di tre anni, dietro presentazione di nuova domanda di
ammissione.
Casi particolari potranno essere valutati di volta in volta dalla Presidenza o dal Comitato
esecutivo qualora il Presidente lo ritenga necessario.
c.3/b Il Socio il cui comportamento abbia leso gravemente l’immagine di ABI Professional
o sia stato radiato dalla Stessa, non potrà più essere riammesso in Associazione.
c.4 Ogni nuovo Socio potrà iscriversi nella regione di residenza, oppure nella regione ove
sussiste il rapporto lavorativo (anche stagionale). In caso di residenza in zona di confine
fra due regioni, il socio potrà scegliere quella più confacente per motivi logistici.
c.5 Il Comitato Esecutivo, nella persona del Presidente, deve comunicare agli Associati
A.B.I. Professional Nazionale entro il 31 di marzo di ogni anno, mediante pubblicazione
affissa presso la sede sociale o il sito internet e comunque a disposizione di ogni singolo
socio su richiesta, l’elenco dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, completo di
tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni).
c.6 Limitatamente al diritto del socio di ricevere informazioni circa il numero dei soci e la
loro composizione, in caso di inerzia del Presidente, spetta ad ogni socio il diritto di
sollecitare il Comitato Esecutivo, nella persona dei singoli membri, perché agiscano in
surroga del Presidente.
Il Comitato e la Segreteria hanno competenza al trattamento dei dati relativi ai soci per
modifiche e aggiornamenti in corso d’anno.
c.7 Il Presidente o suo delegato per iscritto è responsabile, nei limiti e alle condizioni
previste dalla vigente normativa in materia di “privacy”, del trattamento dei dati sensibili
forniti dai soci ai fini associativi.
c.8 La procedura di adesione ad A.B.I. Professional Nazionale dei soci è stabilita con
circolare adottata dal Presidente Nazionale ed entrerà in vigore il 1° gennaio dell’anno
successivo.
Art. 3 – Diritti dei Soci
c.1 Il Socio ha diritto:
– al riconoscimento e alla tutela del valore etico della propria qualifica;
– alla tutela dei propri dati personali;
– al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio ad ogni livello associativo;
– all’elettorato attivo e passivo;
– a adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e
regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;
– a ricevere in dotazione: tessera annuale, spilla, “Guida del Barman”.
Art. 4 – Doveri dei Soci
c.1 Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le regole statutarie.
c.2 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza all’Associazione o degli eventuali
incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.
c.3 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia
e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve
essere osservata da tutti i soci.
c.4 Tutti i soci si impegnano a svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno
rispetto dell’etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti,
opera di promozione e propaganda finalizzata alla crescita associativa.
c.5 I soci sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai fini della
realizzazione degli scopi associativi.
c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato
nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.
Art. 5 – Logo e segni distintivi dell’Associazione
c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati
esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.
c.2 A.B.I. Professional Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro
segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.
c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione
deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.
c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni
pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell’A.B.I.
Professional con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre
associazioni, anche pubbliche, devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato
Esecutivo o in caso di urgenza direttamente dal Presidente, deve comunque risultare da
comunicazione scritta (Pec, mail, sms, whatsapp).
c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno
distintivo di A.B.I. Professional è esercitato dal Comitato Direttivo di A.B.I. Professional
Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti
opportuni.
Art. 6 – Modalità di partecipazione alla vita associativa
c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Generale dei soci è
accertata da una commissione di tre membri del Comitato Esecutivo che sono nominati dal
Comitato Esecutivo nel corso della prima riunione annuale dell’organo direttivo. È
condizione fondamentale per la regolarità della posizione l’avvenuto regolare pagamento
delle quote associative;
c.2 Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe di altro associato.
c.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti di A.B.I. Professional Nazionale non possono ricevere deleghe.
c.4 Tutti i soci indistintamente (anche i Benemeriti) sono tenuti al pagamento della quota
associativa entro il 31 marzo, come da Statuto. Dopo tale data, i soci inadempienti
riceveranno tre solleciti scritti (a fine aprile, fine luglio e fine ottobre). Trascorsi sessanta
giorni dall’ultimo sollecito saranno depennati dalla lista degli associati.
c.5 i Soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.
c.6 I soci Benemeriti non potranno esercitare il diritto di elettorato passivo in quanto
hanno raggiunto il compimento del settantacinquesimo anno di età.
c.7. I Soci dell’Accademia, al compimento del ventottesimo anno di età e in grado di
dimostrare cinque anni di attività lavorativa con qualifica di barman, potranno fare
domanda di Socio Effettivo.
c.8. I Soci dell’Accademia che, prima del raggiungimento del ventottesimo anno di età,
dimostreranno di aver raggiunto cinque anni di attività lavorativa con qualifica di barman,
potranno fare domanda di Socio Effettivo.
Art. 7 – Costituzione e adesione delle Associazioni locali: Sezioni territoriali
c.1 A.B.I. Professional è suddivisa in Sezioni Territoriali secondo i confini regionali o
accorpamenti di regioni. Le Sezioni Territoriali sono raggruppate in 3 (tre) Circoscrizioni.
Ogni Circoscrizione elegge un numero predeterminato di Consiglieri nel Comitato
Esecutivo secondo quanto previsto dal presente “Regolamento Elettorale A.B.I.
Professional” aggiornamento 2024.
c.2 Le Sezioni Territoriali sono costituite dal Comitato Esecutivo, che ha facoltà di
modificarne i confini.
c.3 Ad ogni Sezione Territoriale fa capo un “Coordinatore Regionale” che, seppur non
rientri nel novero delle cariche istituzionali, viene eletto dai soci nelle sezioni con numero
superiore a dieci, mentre viene nominato dal Presidente nelle Sezioni con numero inferiore
a dieci soci.
c.4 Tutti i Soci possono ricoprire il ruolo di coordinatore (Benemeriti inclusi), il mandato
ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.
c.5 I coordinatori hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del “Mansionario” a loro
dedicato, che ne regola le funzioni e ne stabilisce gli incarichi.
Art. 8 – Organi nazionali
c.1 Tutti gli organi dell’Associazione hanno sede presso gli uffici dell’A.B.I. Professional
Nazionale.
c.2 L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.
c.3 L’elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene
mediante scrutinio segreto.
c.4 Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole del 51 %
dei presenti, deliberare il voto palese; la votazione circa la modalità avviene per alzata di
mano.
Art. 9 – L’Assemblea generale degli associati
c.1 La sede dell’Assemblea Generale degli associati è stabilita dal Comitato Esecutivo in
sede di convocazione.
c.2 La convocazione dei soci all’Assemblea Generale è fatta a mezzo servizio postale,
oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail che il socio si obbliga ad indicare
all’atto dell’iscrizione.
c.3 Ogni socio potrà richiedere di prendere visione della bozza della relazione associativa e
dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, presso la sede A.B.I.
Professional, con richiesta motivata da evadere ad opera della Segreteria entro 30 giorni
dalla richiesta.
c.4 La documentazione dovrà essere disponibile almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.
c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati dal Presidente o da un suo delegato
cinque o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto
altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.
c.6 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Generale dei soci è
accertata su richiesta del comitato esecutivo di cui all’art. 6 del presente regolamento, dal
Tesoriere e dalla segreteria che attestano l’avvenuto regolare pagamento delle quote
associativa.
c.7 Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato.
c.8 I componenti del Collegio dei Probiviri, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei
Revisori dei Conti di A.B.I. Professional Nazionale non possono essere delegati.
Art.10 – Comitato Esecutivo nazionale: funzionamento e competenze
c.1 Il Comitato Esecutivo è composto da 11 a 15 consiglieri eletti secondo le norme di cui
all’art. 20 del presente regolamento.
c.2 Il Presidente propone un Segretario scelto tra i Soci, che deve essere approvato dal
Comitato Esecutivo. Il Segretario nazionale collabora strettamente col presidente, vigila sui
dipendenti o collaboratori dell’Associazione, è responsabile della tenuta dei libri verbali,
controlla il funzionamento degli uffici e ha facoltà’ di proporre al Comitato Esecutivo tutti
i provvedimenti del caso.
c.3 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione
finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i
rapporti bancari.
c.4 Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell’attuazione, per l’area
dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Comitato Esecutivo, dei progetti e
delle decisioni approvate dallo stesso organo.
c.5 i consiglieri durano in carica per 4 anni e non possono rimanere in carica per più di tre
mandati consecutivi salvo espressa deroga del Comitato Esecutivo all’unanimità.
c.7 Il Comitato Esecutivo può nominare diversi membri, anche al di fuori del Comitato,
per incarichi specifici.
c.8 Ogni membro del Comitato esecutivo ha l’obbligo di osservare le disposizioni del
“Mansionario”, debitamente dedicato alle sue funzioni e competenze.
c.9 I membri del Comitato esecutivo e i Coordinatori regionali hanno l’obbligo di assolvere al dovere del pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dallo Statuto del 31 marzo.
In caso di inadempienza, la carica decadrà automaticamente.
Art. 11- Collegio dei Revisori dei Conti: funzionamento e competenze
c.1 Il Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una
società di certificazione o provvedere esso stesso agli incombenti di legge mediante un
collegio di n. 3 revisori dei conti la cui carica dura anni 5 ed è sempre rinnovabile per due
mandati. In caso di certificazione da parte di una società esterna di revisione, il Collegio
dei Revisori A.B.I. affiancherà la stessa nelle fasi di controllo.
c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della
contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.
c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno una volta l’anno per un controllo
congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di
ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo accedendo
agli atti presso la sede sociale, previa richiesta al Presidente.
c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere
ed approvato dal Comitato Esecutivo, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla
quale espone la propria relazione.
c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al
Comitato Esecutivo Nazionale.
c.6 I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Comitato
Esecutivo e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.
c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal
Codice civile.
Art. 12 – Collegio nazionale dei Probiviri: funzionamento e competenze
c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo
patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e
depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni
dall’avvenuta contestazione a mezzo di raccomandata A/R.
c.2 Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del
termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il decimo
giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.
c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di
trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del
dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.
c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.
c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o
più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce
al ricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione.
c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all’Organo competente e
pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all’Organo
competente.
c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre
componenti del Collegio, il Comitato può validamente deliberare anche qualora le riunioni
avvengano a distanza attraverso mezzi tecnologici di connessione (ad esempio:
teleconferenza, Skype).
c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga
appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio
medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti
interessate, al Presidente di A.B.I. Professional Nazionale e ai Presidenti delle A.B.I.
Professional territoriali delle parti per quanto di competenza.
c.9 L’impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado
può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Comitato Esecutivo.
c.10 L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione sino all’esito del giudizio di
secondo grado.
c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via
provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle
lett. a), b) c) e d) del successivo comma 13.
c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio
di primo grado.
c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:
- a) censura scritta;
- b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro
mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;
- c) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro
mesi dall’attività associativa;
- d) espulsione dall’associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica,
con l’obbligo di restituzione della tessera, del gagliardetto e del distintivo.
c.14 Il Segretario cura la tenuta del registro dei soci espulsi.
c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Comitato Direttivo di A.B.I. Professional
Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine
all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.
Art.13 – Obbligatorietà giurisdizione interna
c.1 La richiesta di adesione all’Associazione comporta l’accettazione della giurisdizione
interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento.
c.2 L’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può
solo avvenire successivamente alla mancata definizione entro 20 giorni del procedimento
di ricorso interno.
Art. 14 – Norme Amministrative e finanziarie
c.1 A.B.I. Professional Nazionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui
alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni.
c.2 Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere
disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.
c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative
movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Comitato
Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con
apposita delibera del Comitato Esecutivo.
c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione
amministrativa, il Comitato Esecutivo è tenuto – per il tramite del Tesoriere – a fornire al
socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.
Art. 15 -Cariche
c.1 L’accettazione della carica da parte dei componenti del Comitato Esecutivo, del
Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri deve risultare da
apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.
c.2 Qualora venissero istituite delle Sezioni i componenti dei Comitati Esecutivi delle
A.B.I. Professional di Sezione non potranno nel corso dello stesso mandato ricoprire anche
il ruolo di componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.
Art. 16 – Regolamento delle A.B.I. Professional Territoriali
Regolamento delle sezioni territoriali
Ogni A.B.I. Professional sezione territoriale di A.B.I. Professional deve fare riferimento
allo Statuto e al regolamento nazionale emanato dal Comitato Esecutivo.
Art. 17 – Norme elettorali
Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i
livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che
dalle norme statutarie vigenti – dalle disposizioni di cui ai successivi articoli composti nel
“Regolamento Elettorale A.B.I. Professional”
REGOLAMENTO ELETTORALE A.B.I. PROFESSIONAL
AGGIORNAMENTO 2024
TITOLO 1 – DISPOSIZIONEI GENERALI
Art. 1 – Ambito di applicazione
Il presente regolamento disciplina le procedure elettorali per il rinnovo delle
cariche Sociali di A.B.I. Professional, in conformità dello Statuto Sociale e il
Regolamento di Attuazione.
Art. 2 – Suddivisione Territoriale
1) Ai fini elettorali, il territorio nazionale è suddiviso in tre circoscrizioni
- a) CIRCOSCRIZIONE NORD:
– Valle d’Aosta
– Piemonte
– Liguria
– Lombardia
– Veneto
– Friuli-Venezia Giulia
– Emilia-Romagna
- b) CIRCOSCRIZIONE CENTRO:
– Toscana
– Marche
– Lazio e Umbria
– Abruzzo e Molise
- c) CIRCOSCRIZIONE SUD E ISOLE:
– Campania
– Puglia
– Calabria
– Sicilia
– Sardegna
Art. 3 – Composizione del Consiglio Direttivo
- Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, così ripartiti tra le
circoscrizioni:
- a) Circoscrizione Nord: 5 (cinque) Consiglieri.
- b) Circoscrizione Centro: 3 (tre) Consiglieri.
- c) Circoscrizione Sud e Isole: 3 (tre) Consiglieri.
TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI
Art. 4 – Indizioni delle elezioni
- Le elezioni si svolgono in via telematica nel mese di aprile 2025
- Le candidature devono essere inviate entro il 31 gennaio del 2025 tramite
raccomandata A/R al Presidente Bernardo Ferro Loc. Charrion, 1 11010 Saint
Pierre (AO) oppure alla PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’Associazione
abiprofessional@pec.it
- Farà fede la data e l’ora di invio
Art. 5 – Elettorato attivo e passivo
- Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa
dell’anno corrente.
- Possono candidarsi tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Benemeriti.
- Ogni Socio può esprimere le proprie preferenze rispettando la suddivisione
territoriale stabilita.
Art. 6 – Coordinatori Regionali
- In ogni sezione territoriale con più di 10 (dieci) Soci, il Coordinatore Regionale
viene eletto dai Soci della sezione, le modalità di voto verranno stabilite dal
Consigliere della Circoscrizione territoriale in accordo col Presidente
- Nelle sezioni con meno di 10 (dieci) Soci, il Coordinatore viene nominato dal
Presidente in accordo con il Consigliere di pertinenza.
- Il mandato dei Coordinatori ha durata quadriennale contestualmente al Comitato
Esecutivo in carica ed è rinnovabile.
- Le elezioni dei Coordinatori si svolgono contestualmente alle elezioni del
Comitato Esecutivo.
Art.7 – Modalità di voto
- Il voto avviene per via telematica attraverso una piattaforma che garantisce:
-Identificazione univoca del votante
-Segretezza del voto
-Impossibilità di modificare il voto espresso
-Verifica immediata della validità del voto
- Ogni elettore può votare per:
– I candidati della propria Circoscrizione Territoriale
Art. 8 – Proclamazione degli eletti
- Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti all’interno della
propria
circoscrizione/area territoriale di riferimento.
- In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità associativa.
- I risultati vengono proclamati entro 7 (sette) giorni dalla chiusura delle votazioni.
Art. 9 – Ricorsi
- Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 7 (sette) giorni dalla proclamazione
dei risultati.
- Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi entro i successivi 15 (quindici) giorni.
TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI
Art. 10 – Entrata in vigore
- Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da
parte del Comitato Esecutivo.
- Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto e del
Regolamento Generale dell’Associazione.
Art. 11 – Modifiche
- Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate dal
Comitato Esecutivo con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.
- Le modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l’approvazione, salvo diversa
disposizione della delibera modificativa.
Art. 18 – Data e indizioni delle elezioni
Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con
le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione medesima e dal presente Regolamento.
Art. 19 – Elettorato attivo
Ogni socio persona fisica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 4 e del comma 2
dell’articolo 6 dello Statuto Nazionale esercita il diritto di elettorato attivo direttamente
ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale in
presenza dei presupposti ivi richiesti.
Art. 20 – Elettorato passivo
c.1 Ogni socio persona fisica, con eccezione dei soci Benemeriti, può proporre la propria
candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina
rientri nelle competenze delle Assemblee delle A.B.I. Professional.
I soci Benemeriti possono ricoprire solamente il ruolo di coordinatore.
c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni
livello associativo, ossia per un solo organo di A.B.I. Professional Regionale o per un solo
organo di A.B.I. Professional Nazionale.
c.3 La proposta di candidatura a componente del Comitato Direttivo e a componente del
Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero a componente del Collegio Nazionale dei
Probiviri deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire – almeno sessanta giorni
prima della data di ogni Assemblea elettiva – al Presidente di A.B.I. Professional
all’indirizzo PEC: abiprofessional@pec.it o presso la sede sociale di persona o a mezzo
raccomandata A/R.
c.4 L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro
postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano, ovvero della
ricevuta PEC o dalla ricevuta della raccomandata A/R. Le candidature pervenute
tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.
c.5 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 –
e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea
elettiva a pena di esclusione della candidatura.
Art. 21 – Valutazione delle candidature
c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene
effettuata dal Comitato Esecutivo.
c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto, vengono
inserite in lista unica, con ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali
l’Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.
Art. 22 – Norme applicative sulla composizione degli organi sociali
c.1 La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi
delle disposizioni statutarie dell’A.B.I. Professional Nazionale si applica il sistema
maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di
voti.
c.2 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.
c.3 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito
seguendo l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.
Art. 23 – Verifica dei quorum ed espressione di voto palese
c.1 In apertura di seduta assembleare il Segretario Nazionale verifica la sussistenza del
quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto dello
Statuto nazionale – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea.
c.2 Ove lo statuto dell’A.B.I. Professional Nazionale non preveda quorum costitutivi e
deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero
verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità
della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative.
c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle
maggioranze.
c.4 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in
votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (massimo due a
favore e due contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.
c.5 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare
all’Assemblea il risultato della precedente votazione.
Art. 24 – Il Comitato elettorale
c.1 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni.
Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle
cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme
statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni
elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.
c.2 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell’ambito
dei lavori assembleari.
c.3 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i
seguenti compiti:
– accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto
– provvede alla raccolta delle deleghe dei soci nonché ad accertarne la regolarità ed a
controfirmarle;
– verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla Segreteria
competente – in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;
– vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;
– procede allo spoglio delle schede;
– decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il
ricorso urgente e prima dell’inizio delle operazioni di voto all’Assemblea da parte
dell’interessato.
c.4 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che,
sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale
dell’A.B.I. Professional
c.5 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per
raccogliere l’accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di
ciascun organo. L’adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei
risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 25.
Art. 25 – Votazioni
c.1. I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva
devono essere resi noti ai soci o ai delegati all’atto della convocazione dell’Assemblea
medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione sopra previste – nei tempi
statutari previsti.
c.2. Alle votazioni dell’Assemblea potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla
data di convocazione dell’assemblea stessa, i quali saranno ammessi personalmente a
votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1.
c.3 L’elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di
giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:
– le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato
il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo
conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato del votante medesimo;
– l’elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei
candidati pena la nullità della scheda;
– all’elettore verrà consegnata una scheda unica, riportante i nominativi dei candidati per
gli organi che devono essere rinnovati, firmata dal Presidente e dal presidente del
Comitato Elettorale.
– le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato che, in sua
presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto,
appone la propria firma accanto al nome dell’elettore.
c.4. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da
eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei
soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.
Art. 26 – Ricorso contro i risultati delle elezioni
c.1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono
presentare ricorso, entro sette giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla
proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i
successivi cinque giorni.
c.2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza di
ulteriori termini per l’insediamento del Comitato Esecutivo.
c.3. Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono ammessi i ricorsi agli
organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso
non interrompe i termini di convocazione degli eletti.
c.4. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di
accesso tutti i soci.
Art. 27 – Norma finale
Le norme contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore il giorno successivo
alla data di approvazione.
Le norme di eventuali regolamenti delle A.B.I. Professional territoriali, ove in contrasto
con il presente regolamento decadranno automaticamente e dovranno essere adeguate in
occasione della prima assemblea utile.
Qualora invece emergessero contrasti con lo Statuto ABI Professional o con le norme del
c.c. gli stessi saranno sempre risolti in favore della norma gerarchicamente superiore.
A.B.I. Professional










