Regolamento di attuazione dello Statuto di A.B.I. Professional

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Indice

ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE

ART. 2 SOCI

ART. 3 DIRITTI DEI SOCI

ART. 4 DOVERI DEI SOCI

ART. 5 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 6 MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA

ART. 7 COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI

SEZIONI TERRITORIALI

ART. 8 ORGANI NAZIONALI

ART. 9 L’ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI

ART.10 COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

ART.11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE

ART.12 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E

COMPETENZE

ART.13 OBBLIGATORIETÀ GIURISDIZIONE INTERNA

ART.14 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE

ART.15 CARICHE

ART.16 REGOLAMENTO DELLE A.B.I. Professional TERRITORIALI

REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI

ART.17 NORME ELETTORALI

ART.18 DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI

ART.19 ELETTORATO ATTIVO

ART.20 ELETTORATO PASSIVO

ART.21 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE

ART.22 NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI

ART.23 VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONE DI VOTO PALESE

ART.24 IL COMITATO ELETTORALE

ART.25 VOTAZIONI

ART.26 RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI

ART.27 NORMA FINALE

Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede

A.B.I. Professional è stata fondata il 10 settembre dell’anno 2014 ed è stata costituita a

livello nazionale in pari data. Essa ha attualmente sede legale in Milano, Via Restelli n.3

Art. 2 – Soci

c.1 L’iscrizione all’Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione

del Comitato Esecutivo A.B.I. Professional, previa domanda scritta presentata

dall’aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall’A.B.I. Professional nazionale.

Alla domanda presentata l’aspirante socio deve altresì allegare: autocertificazione di non

appartenenza ad altra associazione nazionale di barmen, autocertificazione di assenza

condanne penali e curriculum vitae quanto più possibile dettagliato.

Il candidato dovrà inoltre sostenere un breve colloquio, in video-chiamata o in presenza,

con un responsabile della commissione didattica o di un suo delegato che ne attesterà

i requisiti. Dovrà inoltre sostenere un test di idoneità.

Ai fini del requisito dell’esperienza professionale quinquennale potrà rilevare anche il

ciclo scolastico.

c.2 La domanda di iscrizione verrà valutata dal membro del Comitato esecutivo di

riferimento, di concerto col coordinatore regionale, e provvederà a certificarne la validità e

ad inviarla in segreteria.

c.3/a Il Socio che, per vari motivi, rassegnerà le dimissioni dall’associazione potrà

rientrare se non dopo un periodo di tre anni, dietro presentazione di nuova domanda di

ammissione.

Casi particolari potranno essere valutati di volta in volta dalla Presidenza o dal Comitato

esecutivo qualora il Presidente lo ritenga necessario.

c.3/b Il Socio il cui comportamento abbia leso gravemente l’immagine di ABI Professional

o sia stato radiato dalla Stessa, non potrà più essere riammesso in Associazione.

c.4 Ogni nuovo Socio potrà iscriversi nella regione di residenza, oppure nella regione ove

sussiste il rapporto lavorativo (anche stagionale). In caso di residenza in zona di confine

fra due regioni, il socio potrà scegliere quella più confacente per motivi logistici.

c.5 Il Comitato Esecutivo, nella persona del Presidente, deve comunicare agli Associati

A.B.I. Professional Nazionale entro il 31 di marzo di ogni anno, mediante pubblicazione

affissa presso la sede sociale o il sito internet e comunque a disposizione di ogni singolo

socio su richiesta, l’elenco dei soci iscritti al 31 dicembre dell’anno precedente, completo di

tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni).

c.6 Limitatamente al diritto del socio di ricevere informazioni circa il numero dei soci e la

loro composizione, in caso di inerzia del Presidente, spetta ad ogni socio il diritto di

sollecitare il Comitato Esecutivo, nella persona dei singoli membri, perché agiscano in

surroga del Presidente.

Il Comitato e la Segreteria hanno competenza al trattamento dei dati relativi ai soci per

modifiche e aggiornamenti in corso d’anno.

c.7 Il Presidente o suo delegato per iscritto è responsabile, nei limiti e alle condizioni

previste dalla vigente normativa in materia di “privacy”, del trattamento dei dati sensibili

forniti dai soci ai fini associativi.

c.8 La procedura di adesione ad A.B.I. Professional Nazionale dei soci è stabilita con

circolare adottata dal Presidente Nazionale ed entrerà in vigore il 1° gennaio dell’anno

successivo.

Art. 3 – Diritti dei Soci

c.1 Il Socio ha diritto:

– al riconoscimento e alla tutela del valore etico della propria qualifica;

– alla tutela dei propri dati personali;

– al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio ad ogni livello associativo;

– all’elettorato attivo e passivo;

– a adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e

regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche;

– a ricevere in dotazione: tessera annuale, spilla, “Guida del Barman”.

Art. 4 – Doveri dei Soci

c.1 Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le regole statutarie.

c.2 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza all’Associazione o degli eventuali

incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto.

c.3 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia

e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve

essere osservata da tutti i soci.

c.4 Tutti i soci si impegnano a svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno

rispetto dell’etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti,

opera di promozione e propaganda finalizzata alla crescita associativa.

c.5 I soci sono tenuti a fornire all’Associazione tutte le informazioni utili ai fini della

realizzazione degli scopi associativi.

c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l’Associazione è in possesso deve essere effettuato

nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

Art. 5 – Logo e segni distintivi dell’Associazione

c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell’Associazione devono essere utilizzati

esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto.

c.2 A.B.I. Professional Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro

segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo.

c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell’Associazione

deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale.

c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni

pubbliche, l’abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell’A.B.I.

Professional con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre

associazioni, anche pubbliche, devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato

Esecutivo o in caso di urgenza direttamente dal Presidente, deve comunque risultare da

comunicazione scritta (Pec, mail, sms, whatsapp).

c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno

distintivo di A.B.I. Professional è esercitato dal Comitato Direttivo di A.B.I. Professional

Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti

opportuni.

Art. 6 – Modalità di partecipazione alla vita associativa

c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Generale dei soci è

accertata da una commissione di tre membri del Comitato Esecutivo che sono nominati dal

Comitato Esecutivo nel corso della prima riunione annuale dell’organo direttivo. È

condizione fondamentale per la regolarità della posizione l’avvenuto regolare pagamento

delle quote associative;

c.2 Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe di altro associato.

c.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei

Revisori dei Conti di A.B.I. Professional Nazionale non possono ricevere deleghe.

c.4 Tutti i soci indistintamente (anche i Benemeriti) sono tenuti al pagamento della quota

associativa entro il 31 marzo, come da Statuto. Dopo tale data, i soci inadempienti

riceveranno tre solleciti scritti (a fine aprile, fine luglio e fine ottobre). Trascorsi sessanta

giorni dall’ultimo sollecito saranno depennati dalla lista degli associati.

c.5 i Soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri.

c.6 I soci Benemeriti non potranno esercitare il diritto di elettorato passivo in quanto

hanno raggiunto il compimento del settantacinquesimo anno di età.

c.7. I Soci dell’Accademia, al compimento del ventottesimo anno di età e in grado di

dimostrare cinque anni di attività lavorativa con qualifica di barman, potranno fare

domanda di Socio Effettivo.

c.8. I Soci dell’Accademia che, prima del raggiungimento del ventottesimo anno di età,

dimostreranno di aver raggiunto cinque anni di attività lavorativa con qualifica di barman,

potranno fare domanda di Socio Effettivo.

Art. 7 – Costituzione e adesione delle Associazioni locali: Sezioni territoriali

c.1 A.B.I. Professional è suddivisa in Sezioni Territoriali secondo i confini regionali o

accorpamenti di regioni. Le Sezioni Territoriali sono raggruppate in 3 (tre) Circoscrizioni.

Ogni Circoscrizione elegge un numero predeterminato di Consiglieri nel Comitato

Esecutivo secondo quanto previsto dal presente “Regolamento Elettorale A.B.I.

Professional” aggiornamento 2024.

c.2 Le Sezioni Territoriali sono costituite dal Comitato Esecutivo, che ha facoltà di

modificarne i confini.

c.3 Ad ogni Sezione Territoriale fa capo un “Coordinatore Regionale” che, seppur non

rientri nel novero delle cariche istituzionali, viene eletto dai soci nelle sezioni con numero

superiore a dieci, mentre viene nominato dal Presidente nelle Sezioni con numero inferiore

a dieci soci.

c.4 Tutti i Soci possono ricoprire il ruolo di coordinatore (Benemeriti inclusi), il mandato

ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile.

c.5 I coordinatori hanno l’obbligo di osservare le disposizioni del “Mansionario” a loro

dedicato, che ne regola le funzioni e ne stabilisce gli incarichi.

Art. 8 – Organi nazionali

c.1 Tutti gli organi dell’Associazione hanno sede presso gli uffici dell’A.B.I. Professional

Nazionale.

c.2 L’espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese.

c.3 L’elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene

mediante scrutinio segreto.

c.4 Tuttavia l’Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole del 51 %

dei presenti, deliberare il voto palese; la votazione circa la modalità avviene per alzata di

mano.

Art. 9 – L’Assemblea generale degli associati

c.1 La sede dell’Assemblea Generale degli associati è stabilita dal Comitato Esecutivo in

sede di convocazione.

c.2 La convocazione dei soci all’Assemblea Generale è fatta a mezzo servizio postale,

oppure tramite posta elettronica all’indirizzo e-mail che il socio si obbliga ad indicare

all’atto dell’iscrizione.

c.3 Ogni socio potrà richiedere di prendere visione della bozza della relazione associativa e

dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, presso la sede A.B.I.

Professional, con richiesta motivata da evadere ad opera della Segreteria entro 30 giorni

dalla richiesta.

c.4 La documentazione dovrà essere disponibile almeno 15 giorni prima dell’Assemblea.

c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati dal Presidente o da un suo delegato

cinque o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto

altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari.

c.6 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell’Assemblea Generale dei soci è

accertata su richiesta del comitato esecutivo di cui all’art. 6 del presente regolamento, dal

Tesoriere e dalla segreteria che attestano l’avvenuto regolare pagamento delle quote

associativa.

c.7 Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato.

c.8 I componenti del Collegio dei Probiviri, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei

Revisori dei Conti di A.B.I. Professional Nazionale non possono essere delegati.

Art.10 – Comitato Esecutivo nazionale: funzionamento e competenze

c.1 Il Comitato Esecutivo è composto da 11 a 15 consiglieri eletti secondo le norme di cui

all’art. 20 del presente regolamento.

c.2 Il Presidente propone un Segretario scelto tra i Soci, che deve essere approvato dal

Comitato Esecutivo. Il Segretario nazionale collabora strettamente col presidente, vigila sui

dipendenti o collaboratori dell’Associazione, è responsabile della tenuta dei libri verbali,

controlla il funzionamento degli uffici e ha facoltà’ di proporre al Comitato Esecutivo tutti

i provvedimenti del caso.

c.3 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione

finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i

rapporti bancari.

c.4 Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell’attuazione, per l’area

dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Comitato Esecutivo, dei progetti e

delle decisioni approvate dallo stesso organo.

c.5 i consiglieri durano in carica per 4 anni e non possono rimanere in carica per più di tre

mandati consecutivi salvo espressa deroga del Comitato Esecutivo all’unanimità.

c.7 Il Comitato Esecutivo può nominare diversi membri, anche al di fuori del Comitato,

per incarichi specifici.

c.8 Ogni membro del Comitato esecutivo ha l’obbligo di osservare le disposizioni del

“Mansionario”, debitamente dedicato alle sue funzioni e competenze.

c.9 I membri del Comitato esecutivo e i Coordinatori regionali hanno l’obbligo di assolvere al dovere del pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dallo Statuto del 31 marzo.

In caso di inadempienza, la carica decadrà automaticamente.

Art. 11- Collegio dei Revisori dei Conti: funzionamento e competenze

c.1 Il Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una

società di certificazione o provvedere esso stesso agli incombenti di legge mediante un

collegio di n. 3 revisori dei conti la cui carica dura anni 5 ed è sempre rinnovabile per due

mandati. In caso di certificazione da parte di una società esterna di revisione, il Collegio

dei Revisori A.B.I. affiancherà la stessa nelle fasi di controllo.

c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell’attività di controllo della

contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi.

c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno una volta l’anno per un controllo

congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di

ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo accedendo

agli atti presso la sede sociale, previa richiesta al Presidente.

c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere

ed approvato dal Comitato Esecutivo, prima della sua presentazione all’Assemblea, alla

quale espone la propria relazione.

c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al

Comitato Esecutivo Nazionale.

c.6 I Revisori hanno l’obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Comitato

Esecutivo e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti.

c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal

Codice civile.

Art. 12 – Collegio nazionale dei Probiviri: funzionamento e competenze

c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall’eventuale suo

patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e

depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni

dall’avvenuta contestazione a mezzo di raccomandata A/R.

c.2 Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del

termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il decimo

giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso.

c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di

trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del

dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori.

c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio.

c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l’assistenza di uno o

più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce

al ricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione.

c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all’Organo competente e

pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all’Organo

competente.

c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre

componenti del Collegio, il Comitato può validamente deliberare anche qualora le riunioni

avvengano a distanza attraverso mezzi tecnologici di connessione (ad esempio:

teleconferenza, Skype).

c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga

appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio

medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti

interessate, al Presidente di A.B.I. Professional Nazionale e ai Presidenti delle A.B.I.

Professional territoriali delle parti per quanto di competenza.

c.9 L’impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado

può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Comitato Esecutivo.

c.10 L’impugnazione sospende l’efficacia della decisione sino all’esito del giudizio di

secondo grado.

c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via

provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle

lett. a), b) c) e d) del successivo comma 13.

c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio

di primo grado.

c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:

  1. a) censura scritta;
  2. b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro

mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;

  1. c) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro

mesi dall’attività associativa;

  1. d) espulsione dall’associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica,

con l’obbligo di restituzione della tessera, del gagliardetto e del distintivo.

c.14 Il Segretario cura la tenuta del registro dei soci espulsi.

c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Comitato Direttivo di A.B.I. Professional

Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine

all’espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.

Art.13 – Obbligatorietà giurisdizione interna

c.1 La richiesta di adesione all’Associazione comporta l’accettazione della giurisdizione

interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento.

c.2 L’eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può

solo avvenire successivamente alla mancata definizione entro 20 giorni del procedimento

di ricorso interno.

Art. 14 – Norme Amministrative e finanziarie

c.1 A.B.I. Professional Nazionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui

alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni.

c.2 Tutte le operazioni relative all’amministrazione dell’Associazione devono essere

disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione.

c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative

movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Comitato

Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con

apposita delibera del Comitato Esecutivo.

c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione

amministrativa, il Comitato Esecutivo è tenuto – per il tramite del Tesoriere – a fornire al

socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.

 

 

Art. 15 -Cariche

c.1 L’accettazione della carica da parte dei componenti del Comitato Esecutivo, del

Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri deve risultare da

apposito verbale dell’organo di cui sono componenti.

c.2 Qualora venissero istituite delle Sezioni i componenti dei Comitati Esecutivi delle

A.B.I. Professional di Sezione non potranno nel corso dello stesso mandato ricoprire anche

il ruolo di componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.

Art. 16 – Regolamento delle A.B.I. Professional Territoriali

Regolamento delle sezioni territoriali

Ogni A.B.I. Professional sezione territoriale di A.B.I. Professional deve fare riferimento

allo Statuto e al regolamento nazionale emanato dal Comitato Esecutivo.

Art. 17 – Norme elettorali

Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i

livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate – oltre che

dalle norme statutarie vigenti – dalle disposizioni di cui ai successivi articoli composti nel

“Regolamento Elettorale A.B.I. Professional”

REGOLAMENTO ELETTORALE A.B.I. PROFESSIONAL

AGGIORNAMENTO 2024

TITOLO 1 – DISPOSIZIONEI GENERALI

Art. 1 – Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina le procedure elettorali per il rinnovo delle

cariche Sociali di A.B.I. Professional, in conformità dello Statuto Sociale e il

Regolamento di Attuazione.

Art. 2 – Suddivisione Territoriale

1) Ai fini elettorali, il territorio nazionale è suddiviso in tre circoscrizioni

  1. a) CIRCOSCRIZIONE NORD:

– Valle d’Aosta

– Piemonte

– Liguria

– Lombardia

– Veneto

– Friuli-Venezia Giulia

– Emilia-Romagna

  1. b) CIRCOSCRIZIONE CENTRO:

– Toscana

– Marche

– Lazio e Umbria

– Abruzzo e Molise

  1. c) CIRCOSCRIZIONE SUD E ISOLE:

– Campania

– Puglia

– Calabria

– Sicilia

– Sardegna

Art. 3 – Composizione del Consiglio Direttivo

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da 11 (undici) membri, così ripartiti tra le

circoscrizioni:

  1. a) Circoscrizione Nord: 5 (cinque) Consiglieri.
  2. b) Circoscrizione Centro: 3 (tre) Consiglieri.
  3. c) Circoscrizione Sud e Isole: 3 (tre) Consiglieri.

TITOLO II – PROCEDURE ELETTORALI

Art. 4 – Indizioni delle elezioni

  1. Le elezioni si svolgono in via telematica nel mese di aprile 2025
  2. Le candidature devono essere inviate entro il 31 gennaio del 2025 tramite

raccomandata A/R al Presidente Bernardo Ferro Loc. Charrion, 1 11010 Saint

Pierre (AO) oppure alla PEC (Posta Elettronica Certificata) dell’Associazione

abiprofessional@pec.it

  1. Farà fede la data e l’ora di invio

Art. 5 – Elettorato attivo e passivo

  1. Hanno diritto di voto tutti i Soci in regola con il pagamento della quota associativa

dell’anno corrente.

  1. Possono candidarsi tutti i Soci, ad eccezione dei Soci Benemeriti.
  2. Ogni Socio può esprimere le proprie preferenze rispettando la suddivisione

territoriale stabilita.

Art. 6 – Coordinatori Regionali

  1. In ogni sezione territoriale con più di 10 (dieci) Soci, il Coordinatore Regionale

viene eletto dai Soci della sezione, le modalità di voto verranno stabilite dal

Consigliere della Circoscrizione territoriale in accordo col Presidente

  1. Nelle sezioni con meno di 10 (dieci) Soci, il Coordinatore viene nominato dal

Presidente in accordo con il Consigliere di pertinenza.

  1. Il mandato dei Coordinatori ha durata quadriennale contestualmente al Comitato

Esecutivo in carica ed è rinnovabile.

  1. Le elezioni dei Coordinatori si svolgono contestualmente alle elezioni del

Comitato Esecutivo.

Art.7 – Modalità di voto

  1. Il voto avviene per via telematica attraverso una piattaforma che garantisce:

-Identificazione univoca del votante

-Segretezza del voto

-Impossibilità di modificare il voto espresso

-Verifica immediata della validità del voto

  1. Ogni elettore può votare per:

– I candidati della propria Circoscrizione Territoriale

Art. 8 – Proclamazione degli eletti

  1. Risultano eletti i candidati che ottengono il maggior numero di voti all’interno della

propria

circoscrizione/area territoriale di riferimento.

  1. In caso di parità prevale il candidato con maggiore anzianità associativa.
  2. I risultati vengono proclamati entro 7 (sette) giorni dalla chiusura delle votazioni.

Art. 9 – Ricorsi

  1. Eventuali ricorsi devono essere presentati entro 7 (sette) giorni dalla proclamazione

dei risultati.

  1. Il Collegio dei Probiviri decide sui ricorsi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

TITOLO III – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 10 – Entrata in vigore

  1. Il presente regolamento entra in vigore immediatamente dopo l’approvazione da

parte del Comitato Esecutivo.

  1. Per quanto non espressamente previsto, si applicano le norme dello Statuto e del

Regolamento Generale dell’Associazione.

Art. 11 – Modifiche

  1. Eventuali modifiche al presente regolamento possono essere apportate dal

Comitato Esecutivo con maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

  1. Le modifiche entrano in vigore immediatamente dopo l’approvazione, salvo diversa

disposizione della delibera modificativa.

Art. 18 – Data e indizioni delle elezioni

Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con

le modalità previste dallo Statuto dell’Associazione medesima e dal presente Regolamento.

Art. 19 – Elettorato attivo

Ogni socio persona fisica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell’articolo 4 e del comma 2

dell’articolo 6 dello Statuto Nazionale esercita il diritto di elettorato attivo direttamente

ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale in

presenza dei presupposti ivi richiesti.

Art. 20 – Elettorato passivo

c.1 Ogni socio persona fisica, con eccezione dei soci Benemeriti, può proporre la propria

candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina

rientri nelle competenze delle Assemblee delle A.B.I. Professional.

I soci Benemeriti possono ricoprire solamente il ruolo di coordinatore.

c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni

livello associativo, ossia per un solo organo di A.B.I. Professional Regionale o per un solo

organo di A.B.I. Professional Nazionale.

c.3 La proposta di candidatura a componente del Comitato Direttivo e a componente del

Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero a componente del Collegio Nazionale dei

Probiviri deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire – almeno sessanta giorni

prima della data di ogni Assemblea elettiva – al Presidente di A.B.I. Professional

all’indirizzo PEC: abiprofessional@pec.it o presso la sede sociale di persona o a mezzo

raccomandata A/R.

c.4 L’avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro

postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano, ovvero della

ricevuta PEC o dalla ricevuta della raccomandata A/R. Le candidature pervenute

tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte.

c.5 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 –

e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all’Assemblea

elettiva a pena di esclusione della candidatura.

Art. 21 – Valutazione delle candidature

c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell’articolo precedente viene

effettuata dal Comitato Esecutivo.

c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto, vengono

inserite in lista unica, con ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali

l’Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.

Art. 22 – Norme applicative sulla composizione degli organi sociali

c.1 La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi

delle disposizioni statutarie dell’A.B.I. Professional Nazionale si applica il sistema

maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di

voti.

c.2 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età.

c.3 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito

seguendo l’ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.

Art. 23 – Verifica dei quorum ed espressione di voto palese

c.1 In apertura di seduta assembleare il Segretario Nazionale verifica la sussistenza del

quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto dello

Statuto nazionale – e ne comunica i risultati al Presidente dell’Assemblea.

c.2 Ove lo statuto dell’A.B.I. Professional Nazionale non preveda quorum costitutivi e

deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero

verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità

della seduta e l’adozione delle deliberazioni relative.

c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle

maggioranze.

c.4 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l’argomento posto in

votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (massimo due a

favore e due contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto.

c.5 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare

all’Assemblea il risultato della precedente votazione.

Art. 24 – Il Comitato elettorale

c.1 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni.

Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle

cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme

statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni

elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento.

c.2 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell’ambito

dei lavori assembleari.

c.3 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i

seguenti compiti:

– accerta l’identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto

– provvede alla raccolta delle deleghe dei soci nonché ad accertarne la regolarità ed a

controfirmarle;

– verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali – predisposte dalla Segreteria

competente – in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere;

– vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto;

– procede allo spoglio delle schede;

– decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il

ricorso urgente e prima dell’inizio delle operazioni di voto all’Assemblea da parte

dell’interessato.

c.4 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell’elezione e compila il relativo verbale che,

sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale

dell’A.B.I. Professional

c.5 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per

raccogliere l’accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di

ciascun organo. L’adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei

risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 25.

Art. 25 – Votazioni

c.1. I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell’Assemblea elettiva

devono essere resi noti ai soci o ai delegati all’atto della convocazione dell’Assemblea

medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione sopra previste – nei tempi

statutari previsti.

c.2. Alle votazioni dell’Assemblea potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla

data di convocazione dell’assemblea stessa, i quali saranno ammessi personalmente a

votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1.

c.3 L’elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di

giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure:

– le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato

il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo

conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato del votante medesimo;

– l’elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei

candidati pena la nullità della scheda;

– all’elettore verrà consegnata una scheda unica, riportante i nominativi dei candidati per

gli organi che devono essere rinnovati, firmata dal Presidente e dal presidente del

Comitato Elettorale.

– le schede votate vengono consegnate dall’elettore al Presidente del Comitato che, in sua

presenza, le introduce nell’apposita urna e, a conferma dell’avvenuta espressione del voto,

appone la propria firma accanto al nome dell’elettore.

c.4. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da

eleggere, l’elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei

soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.

Art. 26 – Ricorso contro i risultati delle elezioni

c.1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono

presentare ricorso, entro sette giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla

proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i

successivi cinque giorni.

c.2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza di

ulteriori termini per l’insediamento del Comitato Esecutivo.

c.3. Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono ammessi i ricorsi agli

organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso

non interrompe i termini di convocazione degli eletti.

c.4. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di

accesso tutti i soci.

Art. 27 – Norma finale

Le norme contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore il giorno successivo

alla data di approvazione.

Le norme di eventuali regolamenti delle A.B.I. Professional territoriali, ove in contrasto

con il presente regolamento decadranno automaticamente e dovranno essere adeguate in

occasione della prima assemblea utile.

Qualora invece emergessero contrasti con lo Statuto ABI Professional o con le norme del

c.c. gli stessi saranno sempre risolti in favore della norma gerarchicamente superiore.

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