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Indice
ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE ART. 2 SOCI ART. 3 DIRITTI DEI SOCI ART. 4 DOVERI DEI SOCI ART. 5 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ART. 7 COSTITUZIONE E ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI SEZIONI TERRITORIALI ART. 8 ORGANI NAZIONALI ART. 9 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI ART.10 COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.12 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.13 OBBLIGATORIETÀ GIURISDIZIONE INTERNA ART.14 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE ART.15 CARICHE ART.16 REGOLAMENTO DELLE A.B.I. Professional TERRITORIALI REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI ART.17 NORME ELETTORALI ART.18 DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI ART.19 ELETTORATO ATTIVO ART.20 ELETTORATO PASSIVO ART.21 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ART.22 NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ART.23 VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONE DI VOTO PALESE ART.24 IL COMITATO ELETTORALE ART.25 VOTAZIONI ART.26 RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI ART.27 NORMA FINALE Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede A.B.I. Professional è stata fondata il 10 settembre dell'anno 2014 ed è stata costituita a livello nazionale in pari data. Essa ha attualmente sede legale in Milano, Via Restelli n.3 Art. 2 – Soci c.1 L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Comitato Esecutivo A.B.I. Professional, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'A.B.I. Professional nazionale. Alla domanda presentata l'aspirante socio deve altresì allegare: autocertificazione di non appartenenza ad altra associazione nazionale di barmen, autocertificazione di assenza condanne penali e curriculum vitae quanto più possibile dettagliato. Il candidato dovrà inoltre sostenere un breve colloquio, in video-chiamata o in presenza, con un responsabile della commissione didattica o di un suo delegato che ne attesterà i requisiti. Dovrà inoltre sostenere un test di idoneità. Ai fini del requisito dell'esperienza professionale quinquennale potrà rilevare anche il ciclo scolastico. c.2 La domanda di iscrizione verrà valutata dal membro del Comitato esecutivo di riferimento, di concerto col coordinatore regionale, e provvederà a certificarne la validità e ad inviarla in segreteria. c.3/a Il Socio che, per vari motivi, rassegnerà le dimissioni dall'associazione potrà rientrare se non dopo un periodo di tre anni, dietro presentazione di nuova domanda di ammissione. Casi particolari potranno essere valutati di volta in volta dalla Presidenza o dal Comitato esecutivo qualora il Presidente lo ritenga necessario. c.3/b Il Socio il cui comportamento abbia leso gravemente l’immagine di ABI Professional o sia stato radiato dalla Stessa, non potrà più essere riammesso in Associazione. c.4 Ogni nuovo Socio potrà iscriversi nella regione di residenza, oppure nella regione ove sussiste il rapporto lavorativo (anche stagionale). In caso di residenza in zona di confine fra due regioni, il socio potrà scegliere quella più confacente per motivi logistici. c.5 Il Comitato Esecutivo, nella persona del Presidente, deve comunicare agli Associati A.B.I. Professional Nazionale entro il 31 di marzo di ogni anno, mediante pubblicazione affissa presso la sede sociale o il sito internet e comunque a disposizione di ogni singolo socio su richiesta, l'elenco dei soci iscritti al 31 dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni). c.6 Limitatamente al diritto del socio di ricevere informazioni circa il numero dei soci e la loro composizione, in caso di inerzia del Presidente, spetta ad ogni socio il diritto di sollecitare il Comitato Esecutivo, nella persona dei singoli membri, perché agiscano in surroga del Presidente. Il Comitato e la Segreteria hanno competenza al trattamento dei dati relativi ai soci per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno. c.7 Il Presidente o suo delegato per iscritto è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi. c.8 La procedura di adesione ad A.B.I. Professional Nazionale dei soci è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale ed entrerà in vigore il 1° gennaio dell'anno successivo. Art. 3 - Diritti dei Soci c.1 Il Socio ha diritto: - al riconoscimento e alla tutela del valore etico della propria qualifica; - alla tutela dei propri dati personali; - al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio ad ogni livello associativo; - all'elettorato attivo e passivo; - a adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche; - a ricevere in dotazione: tessera annuale, spilla, “Guida del Barman”. Art. 4 – Doveri dei Soci c.1 Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le regole statutarie. c.2 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza all'Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto. c.3 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci. c.4 Tutti i soci si impegnano a svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione e propaganda finalizzata alla crescita associativa. c.5 I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della realizzazione degli scopi associativi. c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Art. 5 – Logo e segni distintivi dell'Associazione c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto. c.2 A.B.I. Professional Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo. c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale. c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'A.B.I. Professional con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni, anche pubbliche, devono essere preventivamente autorizzate dal Comitato Esecutivo o in caso di urgenza direttamente dal Presidente, deve comunque risultare da comunicazione scritta (Pec, mail, sms, whatsapp). c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo di A.B.I. Professional è esercitato dal Comitato Direttivo di A.B.I. Professional Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni. Art. 6 – Modalità di partecipazione alla vita associativa c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Generale dei soci è accertata da una commissione di tre membri del Comitato Esecutivo che sono nominati dal Comitato Esecutivo nel corso della prima riunione annuale dell'organo direttivo. È condizione fondamentale per la regolarità della posizione l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative; c.2 Ogni socio non può essere portatore di più di tre deleghe di altro associato. c.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti di A.B.I. Professional Nazionale non possono ricevere deleghe. c.4 Tutti i soci indistintamente (anche i Benemeriti) sono tenuti al pagamento della quota associativa entro il 31 marzo, come da Statuto. Dopo tale data, i soci inadempienti riceveranno tre solleciti scritti (a fine aprile, fine luglio e fine ottobre). Trascorsi sessanta giorni dall'ultimo sollecito saranno depennati dalla lista degli associati. c.5 i Soci hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. c.6 I soci Benemeriti non potranno esercitare il diritto di elettorato passivo in quanto hanno raggiunto il compimento del settantacinquesimo anno di età. c.7. I Soci dell'Accademia, al compimento del ventottesimo anno di età e in grado di dimostrare cinque anni di attività lavorativa con qualifica di barman, potranno fare domanda di Socio Effettivo. c.8. I Soci dell'Accademia che, prima del raggiungimento del ventottesimo anno di età, dimostreranno di aver raggiunto cinque anni di attività lavorativa con qualifica di barman, potranno fare domanda di Socio Effettivo. Art. 7 – Costituzione e adesione delle Associazioni locali: Sezioni territoriali c.1 A.B.I. Professional è suddivisa in Sezioni Territoriali secondo i confini regionali o accorpamenti di regioni. Le Sezioni Territoriali sono raggruppate in 3 (tre) Circoscrizioni. Ogni Circoscrizione elegge un numero predeterminato di Consiglieri nel Comitato Esecutivo secondo quanto previsto dal presente “Regolamento Elettorale A.B.I. Professional” aggiornamento 2024. c.2 Le Sezioni Territoriali sono costituite dal Comitato Esecutivo, che ha facoltà di modificarne i confini. c.3 Ad ogni Sezione Territoriale fa capo un “Coordinatore Regionale” che, seppur non rientri nel novero delle cariche istituzionali, viene eletto dai soci nelle sezioni con numero superiore a dieci, mentre viene nominato dal Presidente nelle Sezioni con numero inferiore a dieci soci. c.4 Tutti i Soci possono ricoprire il ruolo di coordinatore (Benemeriti inclusi), il mandato ha una durata di quattro anni ed è rinnovabile. c.5 I coordinatori hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del “Mansionario” a loro dedicato, che ne regola le funzioni e ne stabilisce gli incarichi. Art. 8 – Organi nazionali c.1 Tutti gli organi dell'Associazione hanno sede presso gli uffici dell'A.B.I. Professional Nazionale. c.2 L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese. c.3 L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto. c.4 Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole del 51 % dei presenti, deliberare il voto palese; la votazione circa la modalità avviene per alzata di mano. Art. 9 – L'Assemblea generale degli associati c.1 La sede dell'Assemblea Generale degli associati è stabilita dal Comitato Esecutivo in sede di convocazione. c.2 La convocazione dei soci all'Assemblea Generale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail che il socio si obbliga ad indicare all'atto dell'iscrizione. c.3 Ogni socio potrà richiedere di prendere visione della bozza della relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, presso la sede A.B.I. Professional, con richiesta motivata da evadere ad opera della Segreteria entro 30 giorni dalla richiesta. c.4 La documentazione dovrà essere disponibile almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati dal Presidente o da un suo delegato cinque o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari. c.6 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Generale dei soci è accertata su richiesta del comitato esecutivo di cui all'art. 6 del presente regolamento, dal Tesoriere e dalla segreteria che attestano l'avvenuto regolare pagamento delle quote associativa. c.7 Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato. c.8 I componenti del Collegio dei Probiviri, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti di A.B.I. Professional Nazionale non possono essere delegati. Art.10 – Comitato Esecutivo nazionale: funzionamento e competenze c.1 Il Comitato Esecutivo è composto da 11 a 15 consiglieri eletti secondo le norme di cui all'art. 20 del presente regolamento. c.2 Il Presidente propone un Segretario scelto tra i Soci, che deve essere approvato dal Comitato Esecutivo. Il Segretario nazionale collabora strettamente col presidente, vigila sui dipendenti o collaboratori dell'Associazione, è responsabile della tenuta dei libri verbali, controlla il funzionamento degli uffici e ha facoltà' di proporre al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. c.3 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari. c.4 Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell'attuazione, per l'area dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Comitato Esecutivo, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo. c.5 i consiglieri durano in carica per 4 anni e non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi salvo espressa deroga del Comitato Esecutivo all'unanimità. c.7 Il Comitato Esecutivo può nominare diversi membri, anche al di fuori del Comitato, per incarichi specifici. c.8 Ogni membro del Comitato esecutivo ha l'obbligo di osservare le disposizioni del “Mansionario”, debitamente dedicato alle sue funzioni e competenze. c.9 I membri del Comitato esecutivo e i Coordinatori regionali hanno l'obbligo di assolvere al dovere del pagamento della quota associativa entro il termine stabilito dallo Statuto del 31 marzo. In caso di inadempienza, la carica decadrà automaticamente. Art. 11- Collegio dei Revisori dei Conti: funzionamento e competenze c.1 Il Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione o provvedere esso stesso agli incombenti di legge mediante un collegio di n. 3 revisori dei conti la cui carica dura anni 5 ed è sempre rinnovabile per due mandati. In caso di certificazione da parte di una società esterna di revisione, il Collegio dei Revisori A.B.I. affiancherà la stessa nelle fasi di controllo. c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi. c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno una volta l'anno per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo accedendo agli atti presso la sede sociale, previa richiesta al Presidente. c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Comitato Esecutivo, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione. c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Comitato Esecutivo Nazionale. c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Comitato Esecutivo e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti. c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice civile. Art. 12 – Collegio nazionale dei Probiviri: funzionamento e competenze c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta contestazione a mezzo di raccomandata A/R. c.2 Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il decimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso. c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori. c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio. c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione. c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente. c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio, il Comitato può validamente deliberare anche qualora le riunioni avvengano a distanza attraverso mezzi tecnologici di connessione (ad esempio: teleconferenza, Skype). c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente di A.B.I. Professional Nazionale e ai Presidenti delle A.B.I. Professional territoriali delle parti per quanto di competenza. c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Comitato Esecutivo. c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione sino all'esito del giudizio di secondo grado. c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) c) e d) del successivo comma 13. c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio di primo grado. c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:[ Torna indietro ]
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