A.B.I. Professional

Regolamento di attuazione dello Statuto (2022)

Regolamento di attuazione dello Statuto di

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  Indice ART. 1 COSTITUZIONE, DENOMINAZIONE E SEDE ART. 2 SOCI ART. 3 DIRITTI DEI SOCI ART. 4 DOVERI DEI SOCI ART. 5 LOGO E SEGNI DISTINTIVI DELL'ASSOCIAZIONE ART. 6 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA VITA ASSOCIATIVA ART. 7 COSTITUZIONE ED ADESIONE DELLE ASSOCIAZIONI LOCALI              SEZIONI TERRITORIALI ART. 8 ORGANI NAZIONALI ART. 9 L'ASSEMBLEA GENERALE DEGLI ASSOCIATI ART.10 COMITATO ESECUTIVO NAZIONALE: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.11 COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.12 COLLEGIO NAZIONALE DEI PROBIVIRI: FUNZIONAMENTO E COMPETENZE ART.13 OBBLIGATORIETÀ GIURISDIZIONE INTERNA ART.14 NORME AMMINISTRATIVE E FINANZIARIE ART.15 CARICHE ART.16 REGOLAMENTO DELLE A.B.I. Professional TERRITORIALI               REGOLAMENTO DELLE SEZIONI TERRITORIALI ART.17 NORME ELETTORALI ART.18 DATA E INDIZIONE DELLE ELEZIONI ART.19 ELETTORATO ATTIVO ART.20 ELETTORATO PASSIVO ART.21 VALUTAZIONE DELLE CANDIDATURE ART.22 NORME APPLICATIVE SULLA COMPOSIZIONE DEGLI ORGANI SOCIALI ART.23 VERIFICA DEI QUORUM ED ESPRESSIONE DI VOTO PALESE ART.24 IL COMITATO ELETTORALE ART.25 VOTAZIONI ART.26 RICORSO CONTRO I RISULTATI DELLE ELEZIONI ART.27 NORMA FINALE   Art. 1 – Costituzione, denominazione e sede A.B.I. Professional è stata fondata il 10 Settembre dell'anno 2014 dal ed è stata costituita a livello nazionale in pari data. Essa ha attualmente sede legale in  Milano, Via Restelli n.3   Art. 2 – Soci c.1 L'iscrizione all'Associazione del socio persona fisica viene effettuata su deliberazione del Comitato Esecutivo A.B.I. Professional, previa domanda scritta presentata dall'aspirante socio, su apposito stampato predisposto dall'A.B.I. Professional nazionale. Alla domanda presentata l'aspirante socio deve altresì allegare: autocertificazione di non appartenenza ad altra associazione nazionale di barmen, autocertificazione di assenza condanne penali e curriculum vitae quanto più possibile dettagliato. Il candidato dovrà inoltre sostenere un breve colloquio, in video-chiamata o in presenza, con un responsabile della commissione didattica o di un Suo delegato che ne attesterà l'idoneità mediante una verifica attitudinale. Ai fini del requisito dell'esperienza professionale quinquennale potrà rilevare anche il ciclo scolastico c.2 La domanda di iscrizione verrà valutata dal membro del Comitato esecutivo di riferimento, di concerto col coordinatore regionale, e provvederà a certificarne la validità e ad inviarla in segreteria. c.3/a Il Socio che, per vari motivi, rassegnerà le dimissioni dall'associazione potrà rientrare se non dopo un periodo di tre anni, dietro presentazione di nuova domanda di ammissione. Casi particolari potranno essere valutati di volta in volta dalla Presidenza o dal Comitato esecutivo qualora il Presidente lo ritenga necessario. c.3/b Il Socio il cui comportamento abbia leso gravemente l’immagine di ABI Professional o sia stato radiato dalla Stessa, non potrà più essere riammesso in Associazione. c.4 Ogni nuovo Socio potrà iscriversi nella regione di residenza, oppure nella regione ove sussiste il rapporto lavorativo (anche stagionale). In caso di residenza in zona di confine fra due regioni, il socio potrà scegliere quella più confacente per motivi logistici. c.5 Il Comitato Esecutivo, nella persona del Presidente, deve comunicare agli Associati A.B.I. Professional Nazionale entro il 31 di Marzo di ogni anno, mediante pubblicazione affissa presso la sede sociale o il sito internet e comunque a disposizione di ogni singolo socio su richiesta, l'elenco dei soci iscritti al 31 Dicembre dell'anno precedente, completo di tutte le variazioni e aggiornamenti (nuove iscrizioni, cancellazioni). c.6 Limitatamente al diritto del socio di ricevere informazioni circa il numero dei soci e la loro composizione, in caso di inerzia del Presidente, spetta ad ogni socio il diritto di sollecitare il Comitato Esecutivo, nella persona dei singoli membri, perché agiscano in surroga del Presidente. Il Comitato e la Segreteria hanno competenza al trattamento dei dati relativi ai soci per modifiche e aggiornamenti in corso d'anno. c.7 Il Presidente o suo delegato per iscritto è responsabile, nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia di "privacy", del trattamento dei dati sensibili forniti dai soci ai fini associativi. c.8 La procedura di adesione ad A.B.I. Professional Nazionale dei soci è stabilita con circolare adottata dal Presidente Nazionale ed entrerà in vigore il 1 Gennaio dell'anno successivo.     Art. 3 - Diritti dei Soci c.1 Il Socio ha diritto: - al riconoscimento e alla tutela del valore etico della propria qualifica; - alla tutela dei propri dati personali; - al rispetto ed alla tutela del proprio status di socio ad ogni livello associativo; - all'elettorato attivo e passivo;  ad adire gli organi di giurisdizione interna per eventuali violazioni di norme statutarie e regolamentari da parte di altri associati persone fisiche ovvero giuridiche; - a ricevere in dotazione: tessera annuale, spilla, “Guida del Barman”.   Art. 4 – Doveri dei Soci c.1 Tutti i soci hanno il dovere di rispettare le regole statutarie. c.2 I soci non possono avvalersi della loro appartenenza all'Associazione o degli eventuali incarichi ricoperti nella stessa per fini diversi da quelli previsti dallo statuto. c.3 Ogni decisione assunta dagli organi associativi, nel rispetto del principio di democrazia e delle competenze previste dallo statuto e dal presente regolamento, è vincolante e deve essere osservata da tutti i soci. c.4 Tutti i soci si impegnano a svolgere in relazione alle proprie possibilità, nel pieno rispetto dell'etica associativa, in coerenza con gli indirizzi stabiliti dagli organi competenti, opera di promozione e propaganda finalizzata alla crescita associativa. c.5 I soci sono tenuti a fornire all'Associazione tutte le informazioni utili ai fini della realizzazione degli scopi associativi. c.6 Il trattamento dei dati sensibili di cui l'Associazione è in possesso deve essere effettuato nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy. Art. 5 – Logo e segni distintivi dell'Associazione c.1 Il nome, il logo, le strutture, i servizi dell'Associazione devono essere utilizzati esclusivamente per i fini associativi previsti dallo statuto. c.2 A.B.I. Professional Nazionale è titolare del nome, del simbolo, del logo, e di ogni altro segno distintivo della Associazione, e ne tutela il corretto utilizzo. c.3 La modulistica utilizzata per le comunicazioni interne ed esterne dell'Associazione deve essere uniforme per tutto il territorio nazionale. c.4 Fatte salve le iniziative di carattere istituzionale o in collaborazione con le istituzioni pubbliche, l'abbinamento non temporaneo del logo e/o dei segni distintivi dell'A.B.I. Professional con il logo e/o con segni distintivi di altri soggetti, ivi comprese altre associazioni – anche pubbliche - , deve essere preventivamente autorizzato dal Comitato Esecutivo o in caso di urgenza direttamente dal Presidente, deve comunque risultare da comunicazione scritta (Pec, mail, sms, whatsapp). c.5 La vigilanza in ordine al corretto utilizzo del nome, del logo e di ogni altro segno distintivo di A.B.I. Professional è esercitata dal Comitato Direttivo di A.B.I. Professional Nazionale, che, anche su segnalazione di qualunque socio, adotterà i provvedimenti opportuni.   Art. 6 – Modalità di partecipazione alla vita associativa c.1 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Generale dei soci è accertata da una commissione di 3 membri del Comitato Esecutivo che sono nominati dal Comitato Esecutivo nel corso della prima riunione annuale dell'organo direttivo. È condizione fondamentale per la regolarità della posizione l'avvenuto regolare pagamento delle quote associative; c.2 Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato. c.3 I componenti del Collegio dei Probiviri, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti di A.B.I. Professional Nazionale non possono ricevere deleghe. c.4 Tutti i soci indistintamente (anche i Benemeriti) sono tenuti al pagamento della quota associativa entro il 31 Marzo, come da Statuto. Dopo tale data, i soci inadempienti riceveranno tre solleciti scritti (a fine aprile, fine luglio e fine ottobre). Trascorsi sessanta giorni dall'ultimo sollecito saranno depennati dalla lista degli associati. c.5 i Soci  hanno tutti gli stessi diritti e gli stessi doveri. c.6 I soci Benemeriti non potranno esercitare il diritto di elettorato passivo in quanto hanno raggiunto il compimento del settantacinquesimo anno di età. c.7. I Soci dell'Accademia, al compimento del ventottesimo anno di età e in grado di dimostrare cinque anni di attività lavorativa con qualifica di barman, potranno fare domanda di Socio Effettivo. c.8. I Soci dell'Accademia che, prima del raggiungimento del ventottesimo anno di età, dimostreranno di aver raggiunto cinque anni di attività lavorativa con qualifica di barman, potranno fare domanda di Socio Effettivo.   Art. 7 – Costituzione ed adesione delle Associazioni locali: Sezioni territoriali c.1 A.B.I. Professional è suddivisa in Sezioni Territoriali secondo i confini regionali o  accorpamenti di regioni. c.2 Le Sezioni Regionali sono costituite dal Comitato Esecutivo, che ha facoltà di modificarne i confini. c.3 Ad ogni sezione territoriale fa capo un “Coordinatore Regionale” che, seppur non rientri nel novero delle cariche istituzionali, viene eletto dai soci nelle sezioni con numero superiore a dieci, mentre viene nominato dal Presidente nelle Sezioni con numero inferiore a dieci soci. c.4 Tutti i Soci possono ricoprire il ruolo di coordinatore (Benemeriti inclusi), il mandato ha una durata di 4 anni ed è rinnovabile. c.5 I coordinatori hanno l'obbligo di osservare le disposizioni del “Mansionario” a loro dedicato, che ne regola le funzioni e ne stabilisce gli incarichi.   Art. 8 – Organi nazionali c.1 Tutti gli organi dell'Associazione hanno sede presso gli uffici dell'A.B.I. Professional Nazionale. c.2 L'espressione di volontà di ogni organo collegiale, di norma, avviene con voto palese. c.3 L'elezione degli organi di governo, di controllo e di giurisdizione interna avviene mediante scrutinio segreto. c.4 Tuttavia l'Assemblea e/o gli organi collegiali possono, con il voto favorevole del 51 % dei presenti, deliberare il voto palese; la votazione circa la modalità avviene per alzata di mano.   Art. 9 – L'Assemblea generale degli associati c.1 La sede dell'Assemblea Generale degli associati è stabilita dal Comitato Esecutivo in sede di convocazione. c.2 La convocazione dei soci all'Assemblea Generale è fatta a mezzo servizio postale, oppure tramite posta elettronica all'indirizzo e-mail che il socio si obbliga ad indicare all'atto dell'iscrizione. c.3 Ogni socio potrà richiedere di prendere visione della bozza della relazione associativa e dei bilanci e di ogni altro documento, ai fini di un completo dibattito, presso la sede A.B.I. Professional, con richiesta motivata da evadere ad opera della Segreteria entro 30 giorni dalla richiesta. c.4 La documentazione dovrà essere disponibile almeno 15 giorni prima dell'Assemblea. c.5 In apertura di Assemblea vengono nominati dal Presidente o da un suo delegato cinque o più questori di sala per la conta dei voti espressi in modo palese e per quanto altro necessario per il regolare espletamento dei lavori assembleari. c.6 La regolare posizione degli aventi diritto di voto nell'Assemblea Generale dei soci è accertata  su richiesta del comitato esecutivo di cui all'art. 6 del presente regolamento, dal Tesoriere e dalla segreteria che attestano l'avvenuto regolare pagamento delle quote associativa. c.7 Ogni socio non può essere portatore di più di cinque deleghe di altro associato. c.8 I componenti del Collegio dei Probiviri, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Revisori dei Conti di A.B.I. Professional Nazionale non possono essere delegati.   Art.10 – Comitato Esecutivo nazionale: funzionamento e competenze c.1 Il Comitato Esecutivo è composto da 11 a 15 consiglieri eletti secondo le norme di cui all'art. 20 del presente regolamento. c.2 Il Presidente propone un Segretario scelto tra i Soci, che deve essere approvato dal Comitato Esecutivo. Il Segretario nazionale collabora strettamente col presidente, vigila sui dipendenti o collaboratori dell'Associazione, è responsabile della tenuta dei libri verbali, controlla il funzionamento degli uffici e ha facoltà' di proporre al Comitato Esecutivo tutti i provvedimenti del caso. c.3 Il Tesoriere sovrintende alle attività patrimoniali, amministrative ed alla gestione finanziaria della sede nazionale; predispone i bilanci consuntivi e preventivi, gestisce i rapporti bancari. c.4 Ogni membro del Comitato Esecutivo è responsabile dell'attuazione, per l'area dipartimentale di propria competenza, stabilita dal Comitato Esecutivo, dei progetti e delle decisioni approvate dallo stesso organo. c.5 i consiglieri durano in carica per 4 anni e non possono rimanere in carica per più di tre mandati consecutivi salvo espressa deroga del Comitato Esecutivo all'unanimità. c.7 Il Comitato Esecutivo può nominare diversi membri, anche al di fuori del Comitato, per incarichi specifici. c.8 Ogni membro del Comitato esecutivo ha l'obbligo di osservare le disposizioni del “Mansionario” , debitamente dedicato alle sue funzioni e competenze.   Art. 11- Collegio dei Revisori dei Conti: funzionamento e competenze c.1 Il Comitato Esecutivo può deliberare di fare certificare il proprio bilancio da una società di certificazione o provvedere esso stesso agli incombenti di legge mediante un collegio di n. 3 revisori dei conti la cui carica dura anni 5 ed è sempre rinnovabile per due mandati. In caso di certificazione da parte di una società esterna di revisione, il Collegio dei Revisori A.B.I. affiancherà la stessa nelle fasi di controllo. c.2 Ciascun Revisore effettivo è singolarmente investito dell'attività di controllo della contabilità e della regolarità formale degli atti amministrativi. c.3 Il Presidente deve convocare il Collegio almeno una volta l'anno per un controllo congiunto degli atti amministrativi e dei documenti contabili, fatta salva la facoltà di ciascun membro di esercitare singolarmente in ogni momento tale controllo accedendo agli atti presso la sede sociale, previa richiesta al Presidente. c.4 Il Collegio, inoltre, effettua il controllo del conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere ed approvato dal Comitato Esecutivo, prima della sua presentazione all'Assemblea, alla quale espone la propria relazione. c.5 Di ogni verifica collegiale deve essere redatto un verbale; copia di questo va inviata al Comitato Esecutivo Nazionale. c.6 I Revisori hanno l'obbligo di comunicare gli eventuali rilievi negativi al Comitato Esecutivo e, ove ne sussistano le fattispecie previste dalla legge, alle autorità competenti. c.7 Alle attività del Collegio dei Revisori si applicano le norme dettate in proposito dal Codice Civile.   Art. 12 – Collegio nazionale dei Probiviri: funzionamento e competenze c.1 Il ricorso avanti al Collegio dei Probiviri, sottoscritto dal ricorrente e dall'eventuale suo patrocinatore e corredato di tutti i mezzi di prova, deve essere proposto per iscritto e depositato o inviato, presso la Sede Nazionale, entro il termine perentorio di trenta giorni dall'avvenuta contestazione a mezzo di raccomandata A/R. c.2 Ove il ricorrente non sia in possesso di tutta la documentazione alla scadenza del termine, potrà produrre la stessa anche oltre tale termine, comunque non oltre il decimo giorno dalla data in cui ne è venuto in possesso. c.3 Il Presidente trasmette la documentazione e assegna alla controparte il termine di trenta giorni per la spedizione o il deposito di eventuale contro ricorso e fissa la data del dibattimento, dandone comunicazione alle parti ed ai loro eventuali patrocinatori. c.4 Il Presidente, ricevuti gli atti, provvede alla convocazione del Collegio. c.5 Avanti al Collegio la parte può stare sia personalmente e/o con l'assistenza di uno o più patrocinatori sia a mezzo di procuratore con delega scritta anche a margine od in calce al ricorso ed è obbligatorio il preliminare tentativo di conciliazione. c.6 Il Collegio, in caso di propria incompetenza, trasmette gli atti all'Organo competente e pone alle parti termine non superiore a trenta giorni per la riassunzione avanti all'Organo competente. c.7 Di ogni riunione del Collegio deve essere redatto un verbale, sottoscritto dai tre componenti del Collegio, il Comitato può validamente deliberare anche qualora le riunioni avvengano a distanza attraverso mezzi tecnologici di connessione (ad esempio: teleconferenza, Skype). c.8 La decisione deve essere pronunciata entro novanta giorni – salvo proroga appositamente deliberata dal Collegio – e comunicata a cura del Presidente del Collegio medesimo con lettera raccomandata inviata, entro i quindici giorni successivi, alle parti interessate, al Presidente di A.B.I. Professional Nazionale e ai Presidenti delle A.B.I. Professional territoriali delle parti per quanto di competenza. c.9 L'impugnazione della decisione del Collegio dei Probiviri Nazionale in primo grado può essere proposta mediante deposito del ricorso avanti il Comitato Esecutivo. c.10 L'impugnazione sospende l'efficacia della decisione sino all'esito del giudizio di secondo grado. c.11 Il Collegio ha facoltà, a richiesta di chi vi abbia interesse, di prendere in via provvisoria – nelle more della decisione definitiva – i provvedimenti cautelari di cui alle lett. a), b) c) e d) del successivo comma 13. c.12 Nel giudizio di secondo grado si applicano le stesse norme di procedura del giudizio  di primo grado. c.13 Le sanzioni sono costituite dalla:  a) censura scritta;  b) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi, dalle singole cariche associative ricoperte;  c) sospensione, per un periodo non inferiore a due mesi e non superiore a ventiquattro mesi dall'attività associativa;  d) espulsione dall'associazione, che priva il socio di tutti i diritti inerenti alla qualifica, con l'obbligo di restituzione della tessera, del gagliardetto e del distintivo. c.14 Il Segretario cura la tenuta del registro dei soci espulsi. c.15 Nei casi di particolare gravità ed urgenza, il Comitato Direttivo di A.B.I. Professional Comunale o di Base di appartenenza può, nelle more della decisione definitiva in ordine all'espulsione del socio persona fisica, disporne la sospensione cautelare.   Art.13 – Obbligatorietà giurisdizione interna c.1 La richiesta di adesione all'Associazione comporta l'accettazione della giurisdizione interna, come disciplinata da Statuto e Regolamento. c.2 L'eventuale ricorso alla magistratura ordinaria, fatte salve le decadenze di legge, può solo avvenire successivamente alla mancata definizione entro 20 giorni del procedimento di ricorso interno.   Art. 14 – Norme Amministrative e finanziarie c.1 A.B.I. Professional Nazionale deve tenere le scritture contabili ed i libri sociali di cui alle disposizioni vigenti in materia di Associazioni. c.2 Tutte le operazioni relative all'amministrazione dell'Associazione devono essere disposte dal Tesoriere e supportate da idonea documentazione. c.3 I rapporti di conto corrente e di deposito di denaro, bancari o postali e le relative movimentazioni, sono disposti con firma disgiunta, salvo diversa decisione del Comitato Direttivo, dal Presidente, e/o dal Tesoriere e/o da eventuali delegati individuati con apposita delibera del Comitato Esecutivo. c.4 Al fine di garantire il rispetto dei principi di trasparenza e di corretta gestione amministrativa, il Comitato Esecutivo è tenuto - per il tramite del Tesoriere - a fornire al socio che ne formuli motivata richiesta elementi conoscitivi in ordine alla gestione stessa.     Art. 15 -Cariche c.1 L'accettazione della carica da parte dei componenti del Comitato Esecutivo, del Collegio dei Revisori dei Conti, del Collegio Nazionale dei Probiviri deve risultare da apposito verbale dell'organo di cui sono componenti. c.2 Qualora venissero istituite delle Sezioni i componenti dei Comitati Esecutivi delle A.B.I. Professional di Sezione non potranno nel corso dello stesso mandato ricoprire anche il ruolo di componenti del Comitato Esecutivo Nazionale.   Art. 16 – Regolamento delle A.B.I. Professional Territoriali                     Regolamento delle sezioni territoriali Ogni A.B.I. Professional sezione territoriale di A.B.I. Professional deve fare riferimento allo Statuto e al  regolamento nazionale emanato dal Comitato Esecutivo.   Art. 17 – Norme elettorali Le modalità di esercizio del voto, le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, nonché ogni procedura connessa alle elezioni stesse sono disciplinate - oltre che dalle norme statutarie vigenti - dalle disposizioni di cui ai successivi articoli.   Art. 18 – Data e indizioni delle elezioni Le elezioni per il rinnovo delle cariche sociali, a tutti i livelli, hanno luogo nei tempi e con le modalità previste dallo Statuto dell'Associazione medesima e dal presente Regolamento.   Art. 19 – Elettorato attivo Ogni socio persona fisica, ai sensi e per gli effetti del comma 3 dell'articolo 4 e del comma 2 dell'articolo 6 dello Statuto Nazionale esercita il diritto di elettorato attivo direttamente ovvero per delega, come previsto dalle disposizioni contenute nello Statuto Nazionale in presenza dei presupposti ivi richiesti.   Art. 20 – Elettorato passivo c.1 Ogni socio persona fisica, con eccezione dei soci Benemeriti, può proporre la propria candidatura alla elezione a componente di uno degli organi la cui elezione o nomina rientri nelle competenze delle Assemblee delle A.B.I. Professional. I soci Benemeriti possono ricoprire solamente il ruolo di coordinatore. c.2 La candidatura può essere proposta contemporaneamente per un solo organo di ogni livello associativo, ossia per un solo organo di A.B.I. Professional Regionale o per un solo organo di A.B.I. Professional Nazionale. c.3 La proposta di candidatura a componente del Comitato Direttivo e a componente del Collegio dei Revisori dei Conti, ovvero a componente del Collegio Nazionale dei Probiviri deve essere formulata per iscritto e fatta pervenire - almeno sessanta giorni prima della data di ogni Assemblea elettiva - al Presidente di A.B.I. Professional all'indirizzo PEC : “................” o presso la sede sociale di persona o a mezzo raccomandata a.r.. c.4 L'avvenuto rispetto del termine di cui al precedente comma 4 è attestato dal timbro postale di spedizione oppure dalla ricevuta di presa consegna a mano, ovvero della ricevuta PEC o dalla ricevuta della raccomandata A/R. Le candidature pervenute tardivamente, per qualsiasi ragione, non possono essere accolte. c.5 Chiunque abbia presentato la propria candidatura, ai sensi del precedente comma 4 – e fatti comunque salvi i casi di assenza giustificata – deve essere presente all'Assemblea elettiva a pena di esclusione della candidatura.   Art. 21 – Valutazione delle candidature c.1 La valutazione delle candidature di cui ai commi 1 dell'articolo precedente viene effettuata dal Comitato Esecutivo. c.2 Le singole candidature, pervenute o presentate nel modo sopra descritto, vengono inserite in lista unica, con ciascuno degli organi sociali da eleggere e sulla quali l'Assemblea, per quanto di competenza, esprimerà il proprio voto.   Art. 22 – Norme applicative sulla composizione degli organi sociali c.1 La composizione numerica degli organi sociali, a tutti i livelli, è determinata ai sensi delle disposizioni statutarie dell'A.B.I. Professional Nazionale si applica il sistema maggioritario: risulteranno eletti i candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. c.2 In ogni elezione, in caso di parità di voti risulterà eletto il candidato più giovane di età. c.3 Nel caso in cui un candidato eletto non accetti la carica sociale verrà sostituito seguendo l'ordine decrescente della graduatoria dei non eletti.       Art. 23 – Verifica dei quorum ed espressione di voto palese c.1 In apertura di seduta assembleare il Segretario Nazionale verifica la sussistenza del quorum costitutivo previsto e del quorum deliberativo necessario – nel rispetto dello Statuto nazionale – e ne comunica i risultati al Presidente dell'Assemblea. c.2 Ove lo statuto dell'A.B.I. Professional Nazionale non preveda quorum costitutivi e deliberativi qualificati, le eventuali assenze momentanee o definitive che si dovessero verificare nel corso delle votazioni assembleari non inficiano in alcun modo la validità della seduta e l'adozione delle deliberazioni relative. c.3 I voti degli astenuti sono considerati irrilevanti al fine della formazione delle maggioranze. c.4 Il Presidente della Assemblea deve proporre in modo chiaro l'argomento posto in votazione, deve richiedere se vi siano interventi per dichiarazioni di voto (massimo due a favore e due contro la proposta) ed invita, quindi, gli aventi diritto ad esprimere il voto. c.5 Prima di procedere ad una seconda votazione palese il Presidente deve comunicare all'Assemblea il risultato della precedente votazione.   Art. 24 – Il Comitato elettorale c.1 Il Comitato Elettorale è autonomo nel compiere quanto è necessario per le elezioni. Cura e presiede tutte le operazioni di voto e di scrutinio delle schede per le elezioni delle cariche sociali – in attuazione delle disposizioni seguenti e nel rispetto delle norme statutarie e di legge – e garantisce la regolare e ordinata attuazione delle operazioni elettorali, anche nei casi non previsti dal presente regolamento. c.2 I membri del Comitato Elettorale non possono ricoprire alcun altro incarico nell'ambito dei lavori assembleari. c.3 Il Comitato Elettorale nomina al proprio interno il Presidente e un Segretario e svolge i seguenti compiti: - accerta l'identità personale degli elettori e la loro iscrizione nella lista degli aventi diritto - provvede alla raccolta delle deleghe dei soci nonché ad accertarne la regolarità ed a controfirmarle; - verifica, convalida e distribuisce le schede elettorali - predisposte dalla Segreteria competente - in relazione al numero di voti che ogni singolo elettore può esprimere; - vigila in ordine al regolare espletamento delle operazioni di voto; - procede allo spoglio delle schede; - decide su ogni contestazione e controversia in ordine alle operazioni di voto, fatto salvo il ricorso urgente e prima dell'inizio delle operazioni di voto all'Assemblea da parte dell'interessato. c.4 Il Comitato Elettorale proclama i risultati dell'elezione e compila il relativo verbale che, sottoscritto da tutti i suoi membri, viene affisso in estratto nei locali della sede legale dell'A.B.I. Professional c.5 Il Presidente del Comitato Elettorale, convoca in prima adunanza gli eletti per raccogliere l'accettazione alla carica e perché si proceda alla nomina del Presidente di ciascun organo. L'adunanza deve svolgersi entro trenta giorni dalla proclamazione dei risultati del voto e comunque nel rispetto di quanto previsto dal successivo articolo 25.   Art. 25 - Votazioni c.1. I tempi e le modalità di svolgimento delle procedure di voto nell'Assemblea elettiva devono essere resi noti ai soci o ai delegati all'atto della convocazione dell'Assemblea medesima, inviata – nel rispetto delle forme di comunicazione sopra previste – nei tempi statutari previsti. c.2. Alle votazioni dell'Assemblea potranno partecipare tutti i soci regolarmente iscritti alla data di convocazione dell'assemblea stessa, i quali saranno ammessi personalmente a votare durante gli orari stabiliti e comunicati ai sensi del precedente comma 1. c.3 L'elezione dei componenti degli organi sociali di governo, di controllo e di giurisdizione, a tutti i livelli, avviene con le seguenti procedure: - le schede elettorali devono essere predisposte in modo che non possa essere individuato il votante, salvo consentire che le schede elettorali rappresentino il voto espresso, tenendo conto della rappresentatività assembleare ovvero di delegato del votante medesimo; - l'elettore non può aggiungere preferenze diverse da quelle indicate nella lista dei candidati pena la nullità della scheda; - all'elettore verrà consegnata una scheda unica, riportante i nominativi dei candidati per gli organi che devono essere rinnovati, firmata dal Presidente e dal presidente del Comitato Elettorale. - le schede votate vengono consegnate dall'elettore al Presidente del Comitato che, in sua presenza, le introduce nell'apposita urna e, a conferma dell'avvenuta espressione del voto, appone la propria firma accanto al nome dell'elettore. c.4. Nel caso in cui la lista dei candidati coincida con il numero dei componenti da eleggere, l'elezione viene effettuata con votazione palese, salvo che almeno un terzo dei soci presenti in Assemblea non richieda la votazione a scrutinio segreto.   Art. 26 – Ricorso contro i risultati delle elezioni c.1. Avverso i risultati delle elezioni i singoli candidati che ne abbiano interesse possono presentare ricorso, entro 7 giorni dalla data di affissione degli elenchi relativi alla proclamazione degli eletti, al Comitato Elettorale che decide in via definitiva entro i successivi 5 giorni. c.2. La presentazione del ricorso di cui al comma precedente interrompe la decorrenza di ulteriori termini per l'insediamento del Comitato Esecutivo. c.3. Avverso le decisioni definitive del Comitato elettorale sono ammessi i ricorsi agli organi di giurisdizione interna, nei termini e nei modi previsti dal regolamento. Il ricorso non interrompe i termini di convocazione degli eletti. c.4. Ai verbali e agli atti concernenti gli scrutini relativi alle elezioni hanno diritto di accesso tutti i soci.   Art. 27 – Norma finale Le norme contenute nel presente Regolamento entreranno in vigore il giorno successivo alla data di approvazione. Le norme di eventuali regolamenti delle A.B.I. Professional territoriali, ove in contrasto con il presente regolamento decadranno automaticamente e dovranno essere adeguate in occasione della prima assemblea utile. Qualora invece emergessero contrasti con lo Statuto ABI Professional o con le norme del c.c. gli stessi saranno sempre risolti in favore della norma gerarchicamente superiore.

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