Statuto

Statuto Sociale

A.B.I. Professional

(Associazione Barmen Italiani)

modificato 2018

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Indice

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede

Art. 2 –  Scopo sociale e attività

Art. 3 –  Soci

Art. 4 –  Organi sociali, Collegio dei Probiviri

Art. 5 –  Cariche Art. 6 –  Patrimonio e entrate

Art. 7 –  Esercizio finanziario

Art. 8 –  Perdita della qualifica di socio

Art. 9 –  Sanzioni disciplinari

Art. 10 – Scioglimento o estinzione

Art. 11 –  Rinvio

Articolo 1 – Costituzione

È costituita l’associazione denominata: “A.B.I. Professional (Associazione Barmen Italiani)”, con sede legale in Milano, viale F. Restelli nr. 3.

L’Associazione ha durata illimitata.

Articolo 2 – Scopo Sociale e Attività

L’associazione non ha fini di lucro ed è a carattere di assoluta apoliticità.

È regolata dal presente Statuto e dal regolamento esecutivo, e per tutto quanto a esso non fa riferimento, dal Codice Civile. Scopo precipuo dell’Associazione è promuovere la figura del barman e divulgare, nell’ambito dell’ospitalità turistica, la sua professionalità, volta alla somministrazione consapevole del buon bere e alla educazione al suo consumo responsabile.

L’A.B.I. Professional potrà pertanto:

  1. a) Istituire corsi di aggiornamento al fine di migliorare le capacità tecniche e le conoscenze specifiche dei propri associati operativi.
  2. b) Organizzare gare, concorsi ed eventi, atti a valorizzare e a far conoscere la loro preparazione professionale.
  3. c) Facilitare il collocamento dei Barmen iscritti all’Associazione, ove possa ritenersi la possibilità.
  4. d) Informare e aggiornare tutti gli associati circa le normative riguardanti le disposizioni ministeriali vigenti, soprattutto quelle rivolte alla somministrazione degli alcolici e al loro consumo.
  5. e) Esercitare, attraverso le segnalazioni che i propri soci sono tenuti a fare, un attivo controllo dei Soci Barmen operativi, in guisa di intervenire sulla loro qualifica di socio in caso di costatata irregolarità nel servizio. In via marginale ed ai soli fini di autofinanziamento l’associazione potrà anche:

– organizzare iniziative e corsi di formazione destinati a non associati;

– organizzare e partecipare a manifestazioni culturali, ricreative;

– organizzare convegni, spettacoli, eventi, festival, incontri, forum;

– realizzare l’edizione e pubblicazione di riviste sociali, libri e di altre pubblicazioni periodiche e non, la produzione di materiale audiovisivo, grafico e multimediale;

– effettuare l’attività di rivendita di materiale annesso ed accessorio alle attività sopra indicate;

– svolgere l’attività promozionale, di pubblicità anche mediante la stipula di accordi di sponsorizzazione, di pubbliche relazioni, di ricerche di mercato, sempre inerenti l’attività di promozione della figura professionale del barman.

Articolo 3 – Soci

Possono far parte dell’Associazione tutti coloro (senza distinzione di genere) che esercitano la professione di Barman, sia come titolare di esercizio sia come dipendente, e coloro che, pur non esercitando espressamente la suddetta professione, operino nel settore della formazione turistica alberghiera con riferimento alla conduzione del bar, nonché coloro che studiano i problemi connessi con la sua gestione. Possono far parte dell’A.B.I. Professional i Barmen che, raggiunta la maggiore età, possano dimostrare almeno cinque anni di esperienza professionale. Possono altresì farne parte coloro che, all’atto del pensionamento, possano dimostrare di aver ricoperto il ruolo di Barman o di responsabile dei servizi di bar per almeno dieci anni. Tutti i Soci hanno l’obbligo di osservare lo Statuto, il Regolamento e le delibere del Comitato Esecutivo.

I soci si dividono in 4 categorie:

  1. a) Fondatori
  2. b) Effettivi
  3. c) Benemeriti e Accademici

Soci Fondatori sono coloro che hanno Sottoscritto l’Atto Costitutivo dell’Associazione e approvato il presente Statuto, godono dei diritti di elettorato attivo e passivo. Soci Effettivi sono quei soci che, avendo i requisiti di cui all’art. 2 del Regolamento esecutivo, godranno dei diritti di elettorato attivo e passivo. Essi redigeranno regolare domanda di iscrizione all’associazione che sarà valutata dal Comitato Esecutivo. Il Comitato Esecutivo certificherà l’ammissione del candidato in base ai requisiti prodotti. Soci Benemeriti e Accademici sono coloro che, con attestati di lavoro, dimostreranno di aver svolto la professione di barman, di aver raggiunto il trattamento pensionistico e hanno compiuto il settantacinquesimo anno di età o coloro i quali nella fascia di età compresa tra i 18 e i 28 anni aderiscono all’associazione non avendo ancora maturato i cinque anni di lavoro professionale. Questi ultimi dovranno frequentare i master professionali organizzati da A.B.I. Professional e partecipare alle manifestazioni.

La carica di benemerito si perde solo per rinuncia o morte del socio e non può essere revocata dal Comitato Esecutivo se non per gravi, manifeste e conclamate violazioni della legge o dello statuto. I Soci hanno l’obbligo di provvedere al versamento, entro e non oltre il 31/3 della quota annuale fissata nella somma di Euro 130,00 (centotrenta virgola zero zero), che verrà confermata o aggiornata nell’ultima riunione annuale del Comitato Esecutivo con apposita delibera ed entrerà in vigore dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello di entrata in vigore.

La quota o contributo associativo è intrasmissibile anche in caso di morte del socio e non è rivalutabile. È assolutamente esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

I Soci sono muniti di:

  1. a) tessera sociale sulla quale viene riportata la qualifica (fondatore, effettivo, benemerito / accademia)
  2. b) distintivo
  3. c) annuario dei Soci
  4. d) statuto

Articolo 4 – Organi sociali

Gli organi dell’associazione sono i seguenti:

  1. a) Assemblea
  2. b) Comitato Esecutivo
  3. c) Presidente
  4. d) Collegio dei Probiviri
  5. e) Collegio dei Revisori dei Conti
  6. a) L’Assemblea è composta dai Soci ed è convocata anche fuori della sede sociale dell’Associazione, con invito da spedirsi con lettera raccomandata o per via telematica almeno 15 giorni prima del giorno stabilito. L’invito deve contenere l’indicazione del luogo, il giorno e l’ora dell’assemblea, nonché l’ordine del giorno, con l’indicazione degli oggetti da trattare. Gli Associati maggiorenni hanno parità di diritti nell’elettorato attivo e passivo. L’Assemblea dei soci, sia ordinaria sia straordinaria, è validamente costituita quando vi sia presente o rappresentata almeno la maggioranza assoluta dei soci. Trascorsa un’ora da quella fissata, l’Assemblea è validamente costituita in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati. La costatazione della validità dell’Assemblea dei soci spetta al Presidente dell’Associazione, che non necessariamente deve essere il presidente dell’Assemblea. Quest’ultimo potrà essere scelto anche tra i presenti e sarà designato a tale incarico dai soci intervenuti all’Assemblea con maggioranza assoluta. Anche il Segretario che redige il verbale potrà essere designato dai soci presenti all’Assemblea. Ogni socio potrà farsi rappresentare da altro socio, avente esso pure il diritto di intervenire all’Assemblea. Ogni socio non potrà cumulare più di cinque deleghe. Non possono essere delegati coloro che rivestono cariche sociali ed i dipendenti dell’associazione. Sono ammessi ad esercitare il diritto di voto coloro che sono in regola con il pagamento della quota sociale.

È fatto divieto partecipare all’Assemblea per coloro che non sono iscritti all’Associazione, salvo persone espressamente convocate dal Comitato Esecutivo. Spetta all’Assemblea approvare la relazione del Presidente, approvare il bilancio annuale e approvare le modifiche dello Statuto.

  1. b) Il Comitato Esecutivo è composto da un minimo di 11 e un massimo di 15 membri eletti fra i Soci Fondatori e i Soci Effettivi.

Il Comitato si riunirà ogni quattro mesi e ogni qual volta un membro del Comitato ne farà richiesta alla presidenza, previa motivazione scritta. I membri del  Comitato Esecutivo devono essere convocati dal Presidente con avviso scritto al proprio domicilio, o per via telematica all’indirizzo che i singoli membri si impegnano a fornire all’atto dell’elezione, almeno sette giorni prima della riunione. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta tramite telegramma almeno tre giorni prima dell’adunanza. Il Comitato Esecutivo è presieduto dal Presidente e delibera con il parere favorevole della maggioranza assoluta dei suoi membri. Le riunioni del Comitato Esecutivo si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali: – che siano presenti nello stesso luogo il Presidente e il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; – che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l’identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; – che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione; – che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti. Il Comitato Esecutivo è preposto a studiare le linee programmatiche dell’associazione, nel rispetto dello statuto e dell’oggetto sociale, a deliberare sulle attività da svolgere comprese quelle commerciali, a stabilire le quote associative, a presentare modifiche dello statuto, a redigere e modificare il regolamento per l’attuazione dello statuto stesso, a verificare la gestione amministrativa e il bilancio dell’associazione, a far applicare gli articoli dello Statuto. Il Comitato Esecutivo può dar luogo al rimborso, in favore dei suoi membri, delle spese sostenute per gli incarichi specifici loro conferiti dal Comitato stesso. I membri del Comitato Esecutivo sono eletti dai Soci a livello nazionale secondo le modalità previste dal regolamento, durano in carica per quattro anni e sono rieleggibili, ma non possono ricandidarsi dopo l’adempimento del terzo mandato. Non sarà altresì possibile ricoprire qualsiasi carica associativa dopo il compimento del settantacinquesimo anno di età. Il membro del Comitato Esecutivo che per impedimento non potrà partecipare alla riunione del Comitato dovrà necessariamente far pervenire a tempo debito al presidente, o a chi per esso è stato delegato, una giustificazione scritta. Ogni membro, durante il suo mandato, non potrà cumulare più di quattro assenze giustificate. In caso contrario o in caso di dimissioni, si provvederà alla sua sostituzione con il primo dei non eletti. In caso di gravi inadempienze o azioni contrarie allo Statuto, i Soci possono avanzare mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e/o del Comitato Esecutivo secondo le modalità previste dal regolamento. c) Il Presidente viene eletto a maggioranza assoluta dai membri del Comitato Esecutivo e rappresenta legalmente l’associazione. In caso di suo impedimento, l’associazione sarà rappresentata dal Vice Presidente.

Il Presidente convoca l’assemblea dei Soci, il Comitato Esecutivo e lo presiede. In caso di parità di voto del Comitato Esecutivo, il Presidente ha voto decisivo. Il Presidente potrà avvalersi del personale impiegatizio che riterrà opportuno, previa delibera del Comitato Esecutivo. Il Vice presidente è eletto a maggioranza assoluta dai membri del Comitato Esecutivo e sostituisce il presidente, in caso di impedimento, con gli stessi poteri a lui attribuiti. Il Comitato elegge pure, con la stessa prassi, il Tesoriere che ha l’incarico di amministrare il patrimonio dell’associazione ed è tenuto a renderne mensilmente conto al Presidente e all’intero Comitato ogni qualvolta lo stesso si riunisce. Il Comitato Esecutivo nomina a maggioranza assoluta anche un Segretario, scelto fra i Soci, che ha mansioni unicamente esecutive e agisce in stretta collaborazione con il Presidente.

  1. d) Probiviri sono coloro che hanno il compito di vigilare sul rispetto delle norme statutarie, etiche e deontologiche dei soci e degli organi sociali, nonché di dirimere eventuali controversie fra Soci, oppure fra Soci e organi sociali, oppure fra Soci e terzi comunque connessi con l’associazione che dichiarino per iscritto di conformarsi alla decisione e con esclusione di contese che, per legge, competono ad altre entità giudicanti. Il Collegio dei Probiviri sarà composto da 3 membri, anche esterni all’Associazione, eletti dal Comitato Esecutivo con le stesse modalità, sia per quanto riguarda il mandato, sia per quanto concerne la rieleggibilità, del Comitato Esecutivo e del Collegio Revisori dei Conti.
  2. e) Il Collegio dei Revisori dei Conti è eletto con votazione segreta e a maggioranza assoluta dai soci. I Revisori non possono essere scelti tra i membri del Comitato Esecutivo. Durano in carica cinque anni e sono rieleggibili per due mandati con le stesse modalità del Comitato Esecutivo. Il Collegio dei Revisori sarà composto da tre membri effettivi e da un supplente. La sua funzione sarà di controllo normale in rapporto alla cassa, al bilancio e alla verifica per quanto concerne il movimento contabile dell’associazione, compreso mobili e immobili. I Revisori dei Conti possono richiedere in qualsiasi momento il tabulato dei soci, verificare l’entrata del tesseramento ed ogni operatività dell’Associazione, previo richiesta scritta al presidente. Ai Revisori dei Conti deve essere consentito presenziare, con uno dei suoi membri, alle riunioni del Comitato per esporre le proprie valutazioni sui controlli effettuati durante le revisioni.

Art. 5 – Cariche

  1. Tutte le cariche sociali non sono retribuite, fatta eccezione per i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti esterni all’associazione.
  2. Ai detentori di cariche sociali spetta esclusivamente il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate in relazione all’assolvimento dell’incarico.
  3. Il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario Generale, il Tesoriere e i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti non possono detenere la medesima carica per più di due mandati consecutivi. Nel computo dei mandati si intendono compresi anche quelli già iniziati e poi interrotti per qualsiasi causa, nonché quelli svolti ai sensi di cui al combinato disposto dei successivi commi 6 e 8, salvo che i mandati medesimi siano stati svolti per periodi non superiori ad un anno.
  4. Il regolamento associativo disciplinerà i casi di incompatibilità.
  5. In caso di vacanza definitiva della carica, per qualunque causa o motivo, al Consigliere Nazionale decaduto subentra il primo dei non eletti.
  6. Nel caso in cui manchi anche il primo dei non eletti, ovvero siano più d’uno i Consiglieri venuti meno, in occasione della prima Assemblea Generale successiva si procederà alla sua/loro sostituzione, secondo le regole statutarie e regolamentari valide per l’elezione.
  7. Nelle more il Comitato Esecutivo è validamente autorizzato a deliberare anche qualora il numero di Consiglieri decaduti o dimessi facessero mancare il numero minimo previsto, per il solo tempo necessario alla sostituzione dei Consiglieri o allo scioglimento del Comitato e l’indizione di nuove elezioni.
  8. Il/i sostituto/i decade/ono dalla carica alla scadenza naturale del mandato dell’organo medesimo.
  9. Fermo restando il disposto di cui ai commi 8 e 7 del presente articolo, in ogni caso di decadenza definitiva dalla carica della metà più uno dei componenti del Comitato decade l’intero Comitato ed entro i successivi quattro mesi dovrà essere convocata l’Assemblea Generale dei soci, per procedere a nuove elezioni secondo le norme del presente Statuto.
  10. Ove il Presidente o il Vicepresidente Vicario non possano o non vogliano procedere alla convocazione assembleare, vi procederà il Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti. Nelle more della convocazione assembleare per procedere al rinnovo del Comitato Esecutivo, l’attività di ordinaria amministrazione sarà svolta dal numero residuale di Consiglieri rimasti in carica.

Articolo 6 – Patrimonio, Entrate

Il patrimonio è costituito dai beni mobili ed immobili dell’associazione.

Le entrate sono costituite dalla quota annuale dei soci, stabilita dal Comitato Esecutivo, dal ricavato di eventuali manifestazioni o partecipazioni ad esse, dal ricavato di attività commerciali svolte in conformità all’art. 2, da elargizioni o contributi. L’esercizio finanziario dell’associazione chiude al 31 dicembre di ogni anno, l’esercizio sociale ha durata di un anno e coincide con l’anno solare.

Il bilancio dell’Associazione è approvato a maggioranza assoluta dall’assemblea dei Soci. Per poter procedere con la vendita dei beni dell’associazione occorre il consenso in assemblea della maggioranza assoluta dei soci anche per delega.

È vietato all’associazione distribuire anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve, capitale, a meno che la distribuzione non sia imposta per legge Eventuali “utili o avanzi di gestione” dovranno essere destinati unicamente alla realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 7 – Esercizio Finanziario

L’esercizio finanziario ha la durata di un anno solare. Entro il 31/12 di ogni anno dovrà essere approvato dal comitato Esecutivo lo schema di bilancio preventivo per l’anno successivo, che entro il 31 Maggio verrà sottoposto all’approvazione dell’Assemblea Generale, la quale nella stessa occasione approverà il bilancio consuntivo dell’anno precedente.

Articolo 8 – Perdita della qualifica di Socio

La qualifica di Socio si perde per dimissioni, mancato pagamento della quota sociale o per provvedimento disciplinare. La morosità verrà dichiarata dal Comitato Esecutivo decorsi 60 (sessanta) giorni dal terzo sollecito infruttuoso effettuato a mezzo avviso affisso presso la sede legale oppure comunicato agli associati interessati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax, telegramma o raccomandata (anche a mano). Tutti coloro che perdono la qualifica di Socio devono restituire tutto il materiale in loro possesso di cui all’art. 3 del presente statuto, che non potrà essere più esposto in pubblico.

Articolo 9 – Sanzioni disciplinari

I Soci che deliberatamente non rispettano lo Statuto e/o le delibere del Comitato Esecutivo, i Soci che producono danno ad altri Soci o alla Associazione stessa, i Soci che ledono la dignità di A.B.I. Professional saranno sottoposti a sanzioni disciplinari da parte del Collegio dei Probiviri.

Le suddette sanzioni potranno consistere, a seconda della gravità del danno, in:

  1. a) pubblico ammonimento
  2. b) sospensione temporanea dalla qualifica di Socio e decadenza dalle eventuali cariche associative. d) sospensione temporanea dalla qualifica di Socio e interdizione alle cariche sociali
  3. c) radiazione dall’Associazione

Articolo 10 – Scioglimento dell’Associazione

Lo scioglimento dell’Associazione sarà deliberato dall’assemblea dei Soci con almeno il 51% degli aventi diritto. Liquidato ogni onere nei confronti dei creditori e del personale impiegatizio, tutto ciò che rimarrà del patrimonio associativo, sia esso bene mobile o immobile, sarà devoluto ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23/12/1996 n. 662, salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 11 – Rinvio

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme del regolamento di attuazione, del codice civile e delle altre leggi vigenti.

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